Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine

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L’articolo 13, capoverso 1 ALS sancisce che nel traffico di merci industriali tra la Svizzera e l’Unione europea non viene introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente. La regolamentazione proposta dalla Svizzera non equivale a una restrizione all’importazione. Secondo la formulazione, tuttavia, le regole sulla messa in commercio possono avere lo stesso effetto di restrizioni all’importazione. Secondo l’articolo 20 ALS, queste cosiddette misure di effetto equivalente possono essere giustificate per esempio quale tutela della salute e della vita di persone e animali o piante. La Svizzera dovrebbe però dimostrare che la misura è proporzionata, ossia appropriata e necessaria, e che si tratta del provvedimento che meno ostacola il mercato. Con il presente progetto, la Svizzera prevede regole per la messa in commercio solo se lo strumento dell’agevolazione fiscale non dovesse più essere efficace.

Nell’ottica delle negoziazioni e dei colloqui in corso tra la Svizzera e l’UE, va rilevato che una restrizione della messa in commercio di determinati carburanti e combustibili (art. 35d LPAmb) andrebbe verosimilmente a tangere prodotti che sottostanno alla regolamentazione REACH dell’UE sulla sicurezza delle sostanze chimiche. La Svizzera ha condotto colloqui esplorativi con l’UE per vagliare le possibilità di una cooperazione con l’UE in questo settore. Il 18 agosto 2010, il Consiglio federale – con riserva della consultazione dei cantoni e delle Commissioni di politica estera – ha assegnato un mandato negoziale in tal senso. La direttiva REACH dell’UE regola la registrazione, la valutazione, l’ammissione e la restrizione di sostanze chimiche prodotte o importate nell’UE. Se le restrizioni per la messa in commercio di determinati biocarburanti e biocombustibili previste dalla Svizzera dovessero divergere dalle misure adottate nell’UE, potrebbe rendersi necessaria l’adozione di un’altra eccezione nel quadro delle negoziazioni REACH con l’Unione europea.

La Svizzera è inoltre impegnata in negoziazioni con l’UE nel settore dell’elettricità. In futuro, queste trattative potrebbero estendersi alla direttiva per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (direttiva RED), che non prevede criteri per la messa in commercio. Se il Consiglio federale decide di introdurre restrizioni per la messa in commercio di determinati biocarburanti e biocombustibili, la questione della compatibilità con la direttiva RED andrà regolata nelle future negoziazioni.

6 Basi legali

6.1 Costituzionalità

La modifica della LIOm si basa sugli articoli 86 e 131 della Costituzione federale33, che attribuiscono alla Confederazione la competenza per la riscossione di un’imposta di consumo sui carburanti.

La modifica della LPAmb si basa sull’articolo 74, capoverso 1 Cost., secondo il quale la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. L’articolo 54, capoverso 2 Cost. prevede inoltre che la Confederazione si impegni a favore dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti umani nel mondo.

33 Cost.; RS 101