Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine

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5 Rapporto con il diritto europeo

5.1 Confronto delle modifiche di legge con il diritto europeo

L’UE si è posta l’obiettivo ambizioso di coprire entro il 2020 il 20 per cento dell’intero fabbisogno energetico con energie rinnovabili prodotte con la biomassa, l’acqua, il vento e il sole. Nel settore dei trasporti, la quota di energie rinnovabili dovrebbe essere del 10 per cento (cfr. punto 1.3.2). L’adozione di sistemi di incentivazione è affidata agli Stati membri. Sono inoltre previsti criteri per la sostenibilità di biocarburanti e biocombustibili liquidi, che devono essere soddisfatti per raggiungere gli obiettivi. Con le agevolazioni fiscali per biocarburanti, la Svizzera non persegue obiettivi quantitativi paragonabili a quelli dell’UE. Quest’ultima, inoltre, non prescrive esigenze per l’ammissione sul mercato.

I criteri di sostenibilità per biocarburanti e biocombustibili liquidi formulati nel quadro della direttiva per la promozione delle energie rinnovabili (RED) non si basano sulle disposizioni per la protezione dell’ambiente dell’articolo 175 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)30 (risp. l’art. 192 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE31), bensì sulle regole per l’adeguamento della legislazione nel mercato interno dell’articolo 95 TCE (ora art. 114 TFUE). A tale proposito, la considerazione 94 della direttiva RED rileva che l’armonizzazione delle condizioni di sostenibilità si ripercuote sul funzionamento del mercato interno e dovrebbe pertanto facilitare il commercio di questi carburanti e combustibili tra gli Stati membri. L’UE si è inoltre posta l’obiettivo di «diversificare la gamma delle colture utilizzate». Per creare incentivi affinché i biocarburanti di seconda e terza generazione, in particolare quelli prodotti con «rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche», diventino redditizi, la direttiva RED prevede nell’articolo 21, capoverso 2 che il contributo dei biocarburanti sia considerato doppio nel raggiungimento dell’obiettivo del 10 per cento di energie rinnovabili nel settore dei trasporti. Anche con questa disposizione, l’UE manda un chiaro segnale per la promozione dei biocarburanti.

5.2 Compatibilità con gli accordi tra la Svizzera e l’UE e con-

seguenze per le negoziazioni e i colloqui in corso

Il completamento dei criteri per l’agevolazione fiscale nella forma prevista non ha ripercussioni negative sugli accordi esistenti. Al momento della formulazione concreta occorrerà tuttavia considerare le disposizioni dell’Accordo di libero scambio

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(ALS , in particolare l’art. 18).

L’UE non vede possibilità per una restrizione diretta della messa in commercio di determinati biocarburanti e biocombustibili (art. 35d LPAmb). Questo aspetto viene analizzato di seguito alla luce degli accordi in vigore tra la Svizzera e l’UE (Accordo di libero scambio) e delle negoziazioni in corso (REACH e mercato dell’elettricità).

30 GU n. C 325 del 24 dicembre 2002

31 GU n. C 83 del 30 marzo 2010

32 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; RS 0.632.401