Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

agli obblighi statali di protezione e regolamentazione, John Ruggie elabora principi comportamentali e politici generali. Al momento tali principi sono ancora molto generici e non contengono criteri che si riferiscono espressamente ai temi essenziali per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare.20 Vi sono tuttavia iniziative volte a rafforzare un’altra dimensione esplorata da Ruggie – la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti dell’uomo – che si occupano concretamente dell’influsso delle attività delle imprese sulla sicurezza alimentare e sui diritti fondiari. In proposito vanno menzionati i lavori dell’Institute for Human Rights and Business di Londra, sostenuti anche dalla Svizzera. L’obiettivo di questi lavori è di elaborare buone prassi e una valutazione d’impatto sui diritti umani intersettoriale. Siccome i lavori non sono ancora conclusi, non possiamo che rimandare al loro potenziale quale futuro standard generale di «buona Corporate Governance» in materia di diritti dell’uomo.

1.5 Impegni della Svizzera

1.5.1 Impegni commerciali internazionali

Agevolazioni fiscali per i biocarburanti vincolate al rispetto di criteri ecologici e sociali sono conciliabili con gli impegni commerciali internazionali della Svizzera, a condizione che tali misure d’incentivazione siano attuate in modo non discriminatorio.

Dal punto di vista degli impegni commerciali internazionali della Svizzera sarebbero problematiche soprattutto disposizioni che limitano la commercializzazione. Se la Svizzera volesse limitare l’impiego di biocarburanti e biocombustibili in Svizzera, dovrebbe farlo compatibilmente con gli impegni internazionali assunti nell’ambito dell’OMC nonché nei confronti dell’UE e di altri partner di libero scambio. Ciò presupporrebbe in particolare un’attuazione non discriminatoria delle restrizioni. La limitazione della commercializzazione non deve far sì che di fatto solo i produttori provenienti da certi Paesi possano soddisfare i criteri o fornire la prova dell’adempimento dei criteri. La Svizzera non potrebbe giustificare una limitazione dell’immissione in commercio in Svizzera di un prodotto straniero affermando che la legislazione di un altro Paese non corrisponde ai suoi valori o al suo diritto. Le restrizioni devono riferirsi al prodotto e non possono basarsi sulle condizioni quadro generali degli altri Paesi.

Anche se attuasse una restrizione non discriminatoria non è escluso che la Svizzera sarebbe attaccata per tale regolamentazione in sede OMC e a livello bilaterale soprattutto in virtù della condizione che prevede l’adozione delle misure che ostacolano meno il commercio. Bisogna quindi tenere presente che restrizioni della commercializzazione andrebbero prese in considerazione solo se le agevolazioni fiscali non fossero più sufficienti per tenere fuori dal mercato i biocarburanti che non soddisfano le esigenze ecologiche e sociali minime. I Paesi effettivamente o potenzialmente colpiti dalle restrizioni svizzere dell’immissione in commercio di biocarburanti e biocombustibili potrebbero avviare una procedura di conciliazione contro la Svizze-

20 John Ruggie: State obligations to provide access to remedy for human rights abuses by third parties, including business: an overview of international and regional provisions, commentary and decisions, UN-Document A/HRC/11/13/Add.1, 15 maggio 2009