Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine

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introiti. La vigilanza del mercato si basa sulle quantità di biocarburanti messe in commercio senza agevolazioni fiscali. Per l’introduzione di un obbligo di omologazione sono tuttavia necessari altri chiarimenti in merito al rispetto delle esigenze ecologiche e sociali.

La vigilanza del mercato dei biocombustibili incombe all’UFAM, ai sensi dell’articolo 46, capoverso 1 LPAmb.

Una minoranza chiede una formulazione potestativa nel capoverso 1. Ciò garantirebbe al Consiglio federale un margine d’apprezzamento più ampio nella decisione sull’introduzione di un obbligo di omologazione, per esempio in relazione con gli obblighi commerciali internazionali della Svizzera (cfr. punto 1.5.1).

Capoverso 2

Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare le disposizioni necessarie per l’adozione dell’obbligo di omologazione.

Il Consiglio federale definisce le esigenze ecologiche e sociali che devono essere soddisfatte dai biocarburanti e dai biocombustibili per essere omologati. A tale scopo, considera i criteri per l’agevolazione fiscale (art. 12b, cpv. 1 e 4 LIOm), i quali possono essere adeguati ai sensi di un sistema a due livelli (cfr. punto 2.2), rendendoli ossia, entro i limiti consentiti dalla legge, meno severi rispetto all’agevolazione fiscale, oppure ignorarne alcuni per l’omologazione. Il Consiglio federale regola infine anche la procedura di omologazione. Per la bisogna, si attiene alle disposizioni in materia della LIOm, in modo che le procedure dell’agevolazione fiscale e dell’omologazione coincidano. Le disposizioni sulla prova e la tracciabilità ai sensi dell’art. 12c LIOm valgono anche per l’omologazione.

Art. 41 cpv. 1

L’esecuzione della LPAmb incombe innanzitutto ai Cantoni (art. 36 LPAmb), ma per determinati settori compete alla Confederazione. Le competenze della Confederazione sono regolate nell’articolo 41. Dato che anche l’esecuzione dell’obbligo di omologazione rientra nelle competenze della Confederazione, essa viene inclusa nel catalogo dell’articolo.

Art. 61a, rubrica, cpv. 2-5

La nuova disposizione penale per l’applicazione dell’obbligo di omologazione viene inserita nell’articolo 61a sulle infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d’incentivazione in quanto il perseguimento di queste due infrazioni – al contrario di quelle degli articoli 60 e 61 – incombe alla Confederazione.

Nel nuovo capoverso 2 viene definita la pena per infrazioni nell’omologazione di biocarburanti e biocombustibili. Trattandosi di una messa sul mercato e dato che di regola le infrazioni sono commesse da organi di aziende, occorre fissare pene pecuniarie elevate. L’importo di 500'000 franchi si trova anche nella Legge federale sulle

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banche e le casse di risparmio dell’8 novembre 1934 .

28 Legge sulle banche, LBCR; RS 952.0