Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine
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diretta con la produzione alimentare. L’esclusione di determinate materie prime non garantirebbe tuttavia la sicurezza alimentare. Per le materie prime non escluse resterebbe infatti il problema della concorrenza per le superfici (e cioè della concorrenza indiretta).
2.3.2 Biocarburanti in impianti stazionari
Alle merci che sottostanno alla legislazione sull’imposizione degli oli minerali vengono applicate aliquote d’imposta diverse secondo il loro impiego. Da un lato, nell’appendice 1 della LIOm la tariffa d’imposta distingue tra merci utilizzate come carburante e merci destinate ad altri scopi. Dall’altro, ai sensi degli artt. 17 e 18 LIOm possono essere concesse agevolazioni fiscali secondo l’impiego. Gli articoli menzionati prevedono restituzioni dell’imposta o agevolazioni fiscali secondo l’impiego per imprese di trasporto concessionarie, l’agricoltura e la silvicoltura, l’estrazione di pietra da taglio naturale, la pesca professionale e i carburanti in impianti stazionari. Le disposizioni in materia sono state regolate nell’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sulle agevolazioni fiscali e l’interesse di mora
23. Dato che anche i biocarburanti sottostanno alla
per l’imposta sugli oli minerali
legislazione sull’imposizione degli oli minerali, in determinati casi questi carburanti possono beneficiare di un’agevolazione fiscale o di una restituzione secondo l’impiego.
Come già spiegato al punto 1.2.2, negli scorsi anni la quantità di olio di palma che con agevolazioni fiscali secondo l’impiego è stata utilizzata come carburante in centrali termoelettriche a blocco e impianti di cogenerazione è aumentata costantemente. Affinché le esigenze minime ecologiche e sociali per un’agevolazione fiscale non vengano aggirate con restituzioni dell’imposta o agevolazioni fiscali secondo l’impiego, per i biocarburanti nel settore degli impianti stazionari non vanno più concesse restituzioni o agevolazioni fiscali. Ciò rende necessario un adeguamento della legislazione in vigore.
La soppressione delle restituzioni dell’imposta o delle agevolazioni fiscali secondo l’impiego per biocarburanti per l’utilizzo stazionario può essere giustificata dal fatto che per tali carburanti esiste la possibilità di ottenere un’agevolazione fiscale se le esigenze minime ecologiche e sociali sono soddisfatte.
A livello legislativo, un’esclusione delle restituzioni dell’imposta o delle agevolazioni fiscali secondo l’impiego per biocarburanti per l’utilizzo in impianti stazionari lancia un segnale importante e rafforza la volontà del Parlamento di assoggettare i biocarburanti a esigenze minime ecologiche e sociali per l’ottenimento di agevolazioni fiscali. In altri settori (p.es. imprese di trasporto concessionarie, agricoltura e silvicoltura, estrazione di pietra da taglio naturale, pesca professionale) non è stato constatato l’impiego di biocarburanti che non soddisfano le esigenze minime ecologiche e sociali. Per questo motivo, un’esclusione risulta superflua.