Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine
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tra biocarburanti e carburanti fossili. Più i biocarburanti diventeranno concorrenziali anche senza agevolazione fiscale – per esempio perché possono essere prodotti a prezzi più convenienti o perché i prezzi dei carburanti fossili continuano ad aumentare – minore risulterà l’agevolazione fiscale. Con gli attuali rapporti di prezzo, tutti i biocarburanti continueranno a essere esenti dalle imposte.
Secondo il diritto in vigore, per determinare l’entità dell’agevolazione fiscale il Consiglio federale deve prendere in considerazione altri due criteri, ossia «le materie prime indigene rinnovabili» e «il contributo che questi (bio)carburanti forniscono alla protezione dell’ambiente e alle finalità della politica energetica». Il primo criterio è stato tralasciato perché è già considerato nel concetto di concorrenzialità. Il Consiglio federale non può inoltre favorire le materie prime indigene poiché ciò sarebbe in contrasto con il principio dell’OMC della non discriminazione. Il presente disegno rinuncia al secondo criterio in quanto il contributo di singoli biocarburanti alle finalità citate può divergere notevolmente e presupporrebbe la necessità di un’agevolazione fiscale differenziata.
Art. 12bbis
Una minoranza chiede di tassare anche la fabbricazione di biocarburanti e biocombustibili che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3. Questi prodotti devono rimanere tassati anche se sono destinati all'esportazione. L'applicazione della LIOm qui proposta va oltre il sistema attuale d'imposizione. In effetti, la legge prevede che la merce sia tassata solo se è immessa sul mercato all'interno del Paese.
Art. 12c Prova e tracciabilità
Capoverso 1
Se la tracciabilità non è garantita, le esigenze ai sensi dell’articolo 12b non possono essere verificate. Fondamentalmente, un richiedente deve pertanto dimostrare di aver adempiuto le condizioni per l’agevolazione fiscale secondo l’articolo 12b.
Capoverso 2
La presente regolamentazione viene ripresa nella LIOm in modo analogo all’Ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti. I richiedenti devono presentare determinate indicazioni sui biocarburanti e sul rispetto delle esigenze ecologiche e sociali. Tali indicazioni devono essere comprensibili, chiare e verificabili, e accompagnate dalla documentazione del caso (p.es. cartine di superfici coltivate, certificati sul rispetto degli standard nella coltivazione di materie prime o nella produzione di carburanti). Altri documenti non vengono richiesti obbligatoriamente dalle autorità, ma possono esserlo in un secondo tempo in caso di divergenze o sospetti.
Se le indicazioni richieste mancano o non sono comprensibili, chiare e verificabili, il richiedente deve fornirle successivamente. Se non è possibile presentare tali indicazioni nella forma adeguata, la domanda viene respinta, dato che in questo caso non esiste la prova del rispetto dei criteri.
Se un carburante è composto di più materie prime, le indicazioni vanno presentate per ciascuna di esse.
Capoverso 3