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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 14 pagine
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di produzione degli aromi ottenuti per trattamento termico e i tenori massimi di talune sostanze in tali aromi sono stabiliti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1334/2008;
e. aromatizzanti di affumicatura: prodotto ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione di un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie e/o aromatizzanti di affumicatura derivati, quali definiti all’articolo 3 numeri 1, 2 e 4 del regolamento (CE) n. 2065/20036;
f. precursori di aroma: composti che di per sé non hanno necessariamente proprietà aromatizzanti, aggiunti intenzionalmente agli alimenti al solo fine di produrre un aroma mediante scomposizione o reazione con altri componenti durante la trasformazione degli alimenti; essi sono ottenuti da alimenti o prodotti di base diversi dagli alimenti ;
g. altri aromi: aromi aggiunti o destinati ad essere aggiunti agli alimenti al fine di conferire un aroma e/o sapore e che non rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a-f.
Non sono considerati aromi:
a. le derrate alimentari quali spezie e altre componenti o materie vegetali, ca-
cao, caffè, miele e frutta;
b. materie con un gusto esclusivamente dolce, acido o salato.
6 Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1 .