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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 14 pagine

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c. aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami incrociati tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell’alimento ricostituito.

25. Gli «addensanti» sono sostanze che aumentano la viscosità di una derrata

alimentare.

26. Gli «agenti di trattamento delle farine», esclusi gli emulsionanti, sono

sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura.

27. Gli «aromi» sono sostanze non destinate ad essere consumate nella loro

forma originale, aggiunte agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore. Si distinguono:

a. sostanze aromatizzanti: sostanze chimiche definite con proprietà aromatizzanti;

b. sostanze aromatizzanti naturali: sostanze aromatizzanti ottenute mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici da un materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, che si trova allo stato grezzo o che è stato trasformato per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1334/20085. Le sostanze aromatizzanti naturali corrispondono a sostanze normalmente presenti e identificate in natura;

c. preparazioni aromatiche: sostanze diverse dalle sostanze aromatizzanti ottenute da:

1. alimenti mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici che si trovano allo stato grezzo del materiale o che sono stati trasformati per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1334/2008;

2. materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, diverso dagli alimenti, mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici, impiegato nella forma originale o preparato mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1334/2008;

d. aromi ottenuti per trattamento termico: sostanze ottenute previo trattamento termico da una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per sé proprietà aromatizzanti, di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore; gli ingredienti utilizzati per la produzione di aromi ottenuti per trattamento termico possono essere alimento o materiali di base diversi dagli alimenti; le condizioni

5 Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34; rettificato da GU L 105 del 27.4.2010, pag. 115.