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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 14 pagine
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a. il 15 per cento in 100 g o 100 ml per le derrate alimentari, eccettuate le bevande;
b. il 7,5 per cento in 100 ml per le bevande; oppure
c. il 15 per cento in una confezione contenente una sola porzione.
3Per indicare il tenore di sostanze secondo il capoverso 1 vanno utilizzate le denominazioni di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. Inoltre, la percentuale di cui al capoverso 2 va espressa graficamente o numericamente.
Art. 27 cpv. 1, 4-7
1Se l’imballaggio, la confezione, l’etichetta o la pubblicità di una derrata alimentare ne sottolineano il particolare tenore di zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari o sale, nella caratterizzazione del valore nutritivo devono figurare anche le indicazioni di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera b.
4Oltre alla forma di cui all’articolo 29 capoverso 3, il valore energetico (valore calorico) e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 25 possono essere espressi, se del caso, anche sotto forma di percentuale dei quantità di riferimento fissate nell’allegato 9.
5Quando sono fornite le informazioni di cui al capoverso 4, immediatamente accanto deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)».
6Se sull’etichetta è quantificata la porzione o l’unità di consumo considerata ed è indicato il numero di porzioni o unità di consumo contenute nella confezione, il valore energetico (valore calorico) e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 25 capoverso 1 possono essere espressi per porzione o unità di consumo, in modo facilmente riconoscibile per i consumatori, nei seguenti casi
a. oltre all’indicazione per 100 g o per 100 ml secondo l’articolo 25 capoverso 1;
b. oltre all’indicazione per 100 g o per 100 ml secondo l’articolo 26 capoverso 3 per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;
c. oltre o in luogo dell’indicazione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 25 capoverso 1.
7La porzione o l’unità di consumo utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
Art. 28 Calcolo del valore energetico
Il valore energetico (valore calorico) deve essere calcolato mediante i fattori di conversione di cui all’allegato 4.
Art. 29 Unità di misura, indicazioni di quantità
1Il valore energetico (valore calorico) deve essere espresso in kJ e kcal.