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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 14 pagine

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Allegato 2 (art. 6 cpv. 2)

Classi di ingredienti che è consentito indicare mediante la denominazione della classe in luogo della denominazione specifica

Denominazione della classe Denominazione

1. Oli raffinati, tranne l’olio d’oliva, e «Olio» o «grasso», completata da:

grassi raffinati – «vegetale» o «animale» oppure

dall’indicazione della provenienza specifica vegetale o animale;

– «totalmente indurito», se l’olio o il grasso è indurito, o «parzialmente indurito», se l’olio o il grasso è parzialmente indurito; e

– un elenco con i dati della provenienza specifica vegetale per gli «oli vegetali» o i «grassi vegetali».

2. Miscele di farine di due o più specie «Farina», seguita dalle specie di cereali di cereali da cui è ottenuta, elencate in ordine

decrescente secondo la percentuale in peso.

3. Amidi naturali e modificati per via «Amido», completato dall’indicazione fisica o enzimatica nonché amidi specia- della provenienza vegetale specifica, li qualora potesse contenere «glutine»

(p. es. «glutine di amido di frumento»).

4. Pesci di ogni specie, se la denomina- «Pesce»

zione e la presentazione non fanno

riferimento a una determinata specie

di pesce

5. Formaggi di ogni tipo, se la denomi- «Formaggio»

nazione e la presentazione non fanno

riferimento a un determinato tipo

di formaggio

6. Spezie di ogni specie, se complessi- «Spezia(e)» o «Miscela di spezie»

vamente non superano 2 per cento

in massa della derrata alimentare

7. Erbe aromatiche di ogni specie o loro «Erbe aromatiche» o «Miscela di erbe parti, se complessivamente non supe- aromatiche»

rano il 2 per cento in massa della derrata

alimentare

8. Materie prime di ogni genere usate «Gomma base»