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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 14 pagine

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Art.6 cpv. 8 e 8bis

8Fatto salvo l’articolo 8, gli aromi devono essere indicati come segue:

a. con «aroma/aromi» o una denominazione più precisa o una descrizione dell’aroma ai sensi dell’allegato 3 numero 27;

b. in caso di aromatizzante di affumicatura/aromatizzanti di affumicatura: con «aromatizzante di affumicatura/aromatizzanti di affumicatura» o una denominazione più precisa o una descrizione dell’aroma;

c. in caso di chinino o caffeina usati quali aromi nella fabbricazione o nella preparazione di derrate alimentari: con «aroma/aromi» o la loro denominazione .

8bisRiguardo al termine «naturale» per gli aromi vale quanto segue:

a. il termine «naturale» può essere utilizzato per designare un aroma solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche o sostanze aromatizzanti naturali;

b. l’espressione «sostanza aromatizzante naturale/sostanze aromatizzanti naturali» può essere utilizzata solo per designare gli aromi il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali;

c. il termine «naturale» può essere utilizzato in associazione a una derrata alimentare, a una categoria di alimenti o a una fonte di aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95 per cento in peso del componente aromatizzante è ottenuto dai prodotti di base a cui fa riferimento. La designazione è «aroma naturale di XYZ», dove «XYZ» è la derrata alimentare, la categoria di alimenti o il materiale di base in questione;

d. l’espressione «aroma naturale di XYZ con altri aromi naturali» può essere utilizzata solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dai prodotti di base cui fa riferimento e il suo aroma è facilmente riconoscibile;

e. l’espressione «aroma naturale» può essere utilizzata solo se il componente aromatizzante è derivato da più prodotti di base e una loro menzione non permetterebbe di descriverne in modo appropriato l’aroma o il sapore.

Art. 8 cpv. 1, 2bis e 3 lett. e

1Ingredienti (derrate alimentari e additivi), allergeni o sostanze che provocano altre reazioni indesiderate secondo l’allegato 1 o ricavati da tali sostanze e che, anche se probabilmente in forma modificata, sono presenti nel prodotto finito, devono essere chiaramente designati nell’elenco degli ingredienti (p. es. «malto d’orzo», «emulsionante (lecitina di soia)», «aroma naturale di arachidi»). La loro indicazione deve essere evidenziata mediante il carattere, lo stile, il colore dello sfondo o altri accorgimenti adeguati.

2bisSe in una derrata alimentare vari ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di cui ai capoversi 1 e 2 sono stati derivati da un’unica sostanza o prodotto menzionato nell’allegato 1, ciò deve emergere chiaramente dalla caratterizzazione per ciascuno di questi ingredienti o sostanze ausiliarie.