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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 14 pagine

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3Gli ingredienti ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono essere indicati anche se sono stati mescolati inavvertitamente in un’altra derrata alimentare o ne hanno contaminato il contenuto, purché il loro tenore, riferito al prodotto finale, superi o possa superare le quantità seguenti:

e. 1 g per kg o l di derrata alimentare pronta al consumo, nel caso del lattosio.

Art. 18 cpv. 2bis

2bisSe una derrata alimentare congelata o surgelata dopo la fabbricazione è consegnata allo stato scongelato, la denominazione specifica deve essere completata con l’indicazione «scongelato»; sono eccettuate le derrate alimentari il cui scongelamento non ha alcun effetto negativo sulla loro sicurezza e sulla loro qualità dell’alimento.

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. a, i frase introduttiva e j-l

1Per caratterizzazione del valore nutritivo si intendono le indicazioni, figuranti sull’imballaggio o sull’etichetta, del valore energetico (valore calorico) di una derrata alimentare e del suo tenore di sostanze nutritive.

2Per la caratterizzazione del valore nutritivo sono considerati:

a. sostanze nutritive:

1. grassi (acidi grassi saturi, acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi),

2. carboidrati

3. fibre alimentari,

4. proteine,

5. sale,

6. vitamine, sali minerali e altre sostanze essenziali o fisiologicamente utili;

i. Concerne soltanto il testo tedesco

j. acidi grassi trans: gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans;

k. polialcoli: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili;

l. sale: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5.

Art. 23, rubrica e cpv. 3

Principi

3Devono essere indicati il valore energetico (valore calorico) e le quantità di sostanze nutritive della derrata alimentare al momento della consegna ai consumatori. Queste informazioni possono riferirsi all’alimento preparato a condizione che: