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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 14 pagine
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a. riguardino l’alimento pronto per il consumo; e
b. le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato.
Art. 25 cpv. 1, 1 bis, 3, 4 lett. a e 4bis
1La caratterizzazione del valore nutritivo deve recare le seguenti indicazioni, riassunte possibilmente in una tabella e nell’ordine seguente:
a. valore energetico (valore calorico) e tenore di grassi, carboidrati e protei-
ne; oppure
b. valore energetico (valore calorico) e tenore di grassi, acidi grassi saturi,
carboidrati, zuccheri, proteine e sale, eventualmente fibre alimentari.
1bisUna dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
3La quantità o la natura degli acidi grassi oppure il tenore di colesterolo deve figurare immediatamente dopo la dichiarazione del tenore di grassi totali, nel modo seguente:
– grassi, di cui:
– acidi grassi saturi
– acidi grassi trans (se occorre)
– acidi grassi monoinsaturi (se occorre)
– acidi grassi polinsaturi (se occorre),
di cui
– acidi grassi omega-3 (se occorre)
– acidi grassi omega-6 (se occorre)
– colesterolo (se occorre).
4Le indicazioni prescritte devono basarsi su valori medi desunti:
a. dall’analisi della derrata alimentare del fabbricante;
4bisPer «valore medio» s’intende il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in una derrata alimentare e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.
Art. 26 cpv. 2 e 3
2Una derrata alimentare contiene quantità significative di sostanze secondo il capoverso 1 se, al momento della consegna, contiene le seguenti quantità, espresse in percentuale della dose giornaliera raccomandata secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari:
3 RS 817.022.32