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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 14 pagine

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a. riguardino l’alimento pronto per il consumo; e

b. le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato.

Art. 25 cpv. 1, 1 bis, 3, 4 lett. a e 4bis

1La caratterizzazione del valore nutritivo deve recare le seguenti indicazioni, riassunte possibilmente in una tabella e nell’ordine seguente:

a. valore energetico (valore calorico) e tenore di grassi, carboidrati e protei-

ne; oppure

b. valore energetico (valore calorico) e tenore di grassi, acidi grassi saturi,

carboidrati, zuccheri, proteine e sale, eventualmente fibre alimentari.

1bisUna dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

3La quantità o la natura degli acidi grassi oppure il tenore di colesterolo deve figurare immediatamente dopo la dichiarazione del tenore di grassi totali, nel modo seguente:

– grassi, di cui:

– acidi grassi saturi

– acidi grassi trans (se occorre)

– acidi grassi monoinsaturi (se occorre)

– acidi grassi polinsaturi (se occorre),

di cui

– acidi grassi omega-3 (se occorre)

– acidi grassi omega-6 (se occorre)

– colesterolo (se occorre).

4Le indicazioni prescritte devono basarsi su valori medi desunti:

a. dall’analisi della derrata alimentare del fabbricante;

4bisPer «valore medio» s’intende il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in una derrata alimentare e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.

Art. 26 cpv. 2 e 3

2Una derrata alimentare contiene quantità significative di sostanze secondo il capoverso 1 se, al momento della consegna, contiene le seguenti quantità, espresse in percentuale della dose giornaliera raccomandata secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari:

3 RS 817.022.32