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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 14 pagine

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2L’indicazione del tenore di sostanze nutritive o di loro componenti deve rispettare il seguente ordine e usare le seguenti unità:

Grassi (escluso il colesterolo) g

di cui:

- acidi grassi saturi g

- acidi grassi monoinsaturi g

- acidi grassi polinsaturi g

- colesterolo mg

Carboidrati g

di cui:

- zuccheri g

- polialcoli g

- amido g

Fibre alimentari g

Proteine g

Sale g

3Il valore energetico (valore calorico) e il tenore di sostanze nutritive o di loro componenti devono essere indicati per 100 g oppure 100 ml. Inoltre, questi dati possono essere espressi anche per porzione, se essa è quantificata sull’etichetta, oppure se è indicato il numero di porzioni contenute nella confezione.

Art. 30 cpv. 1

1Alle derrate alimentari di origine animale non munite di un bollo di attitudine al consumo (art. 8 dell’ordinanza del DFE del 23 nov. 20054 concernente l’igiene nella macellazione) va applicato un marchio d’identificazione; sono eccettuate le derrate alimentari di origine animale che provengono da un’azienda non sottoposta ad autorizzazione secondo l’articolo 13 capoverso 2 ODerr .

Art. 32 cpv. 2, terzo periodo

2Il marchio deve essere ben leggibile, facilmente decifrabile, indelebile ed esposto chiaramente. Se è applicato in un’azienda situata in Svizzera o nell’UE, deve essere di forma ovale.

Art. 35b Derrate alimentari a cui sono addizionati microrganismi

1L’aggiunta di microrganismi (p. es. batteri, lieviti o muffe) può essere dichiarata nell’elenco degli ingredienti come segue:

a. con la nomenclatura scientifica specifica; oppure

4 RS 817.190.1