Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Stato terzo in uno Stato membro dell’UE. Sono esclusi gli AIFM che gestiscono AIF il cui valore complessivo è inferiore a 100 milioni di euro con effetto leva oppure è pari a 500 milioni di euro senza effetto leva e per i quali gli investitori non hanno diritto al rimborso per un periodo di 5 anni. Anche questi AIFM necessitano tuttavia di una registrazione secondo l’AIFMD e devono osservare determinati obblighi prudenziali di rendiconto. A livello nazionale tali AIFM sottostanno comunque a una regolamentazione.
La direttiva disciplina in particolare gli ambiti della gestione, della distribuzione e della custodia di AIF. Per gestire un AIF che rientra nel campo di applicazione della direttiva ogni AIFM necessita di un’autorizzazione. L’autorizzazione è concessa dall’autorità nazionale di vigilanza dello Stato membro dell’UE nel quale è domiciliato il gestore. Solo chi è autorizzato in quanto AIFM può anche distribuire quote di AIF da esso stesso gestiti. L’AIFM deve inoltre garantire che gli uffici di custodia degli AIF che gestisce ottemperino alle severe esigenze della direttiva. Esso è in particolare limitato nella scelta dello Stato di sede dell’ufficio di custodia. Inoltre l’ufficio di custodia sottostà a un severo regime di responsabilità e di indipendenza e assume ulteriori compiti di sorveglianza e di controllo oltre alla mera custodia dei valori patrimoniali dell’AIF. L’AIFM non può essere simultaneamente l’ufficio di custodia degli AIF che gestisce. L’AIFMD contiene infine anche disposizioni concernenti i cosiddetti prime broker.
Oltre alla gestione, alla custodia e alla distribuzione l’AIFMD disciplina altri ambiti che riguardano solo in senso molto lato la protezione degli investitori. Si tratta ad esempio dell’acquisizione del controllo di società non quotate (compreso l’asset stripping17), di investimenti in posizioni di cartolarizzazione o della raccolta di dati di rilevanza sistemica.
Anche gli uffici di custodia situati in Stati terzi devono adempiere determinate condizioni per poter assumere la custodia del patrimonio di un AIF distribuito nell’UE. Le attività di un AIFM potranno essere delegate a gerenti patrimoniali in Stati terzi soltanto se tali gerenti sottostanno a una vigilanza equivalente. Inoltre le autorità cui spetta la vigilanza degli AIFM dovranno collaborare con le autorità di vigilanza competenti per i gerenti patrimoniali.
La direttiva mira pertanto a introdurre norme più severe e armonizzate per gli AIFM sul mercato unico europeo. I gerenti patrimoniali che dispongono dell’autorizzazione della loro autorità nazionale di vigilanza competente ottengono una sorta di «passaporto» per la fornitura delle loro prestazioni di servizi in più Stati membri. Al termine di un periodo transitorio di due anni, quindi dal 2015, questo «passaporto» dovrebbe essere concesso anche ai gerenti patrimoniali nell’UE oppure, a condizioni che devono ancora essere stabilite, ai gerenti patrimoniali di Stati terzi che distribuiscono AIF di Stati terzi.
17 «Asset stripping» designa il prelievo di attivi in qualsiasi forma da una società a seguito di un’acquisizione o di una partecipazione determinante.