Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Anche per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale a investitori qualificati si devono introdurre determinate regole. Diversamente, a seguito dell’innalzamento degli standard internazionali in materia di distribuzione – come le prescrizioni dell’AIFMD concernenti la distribuzione agli investitori professionali nell’UE –, gli investitori qualificati in Svizzera sarebbero in futuro gli unici investitori in Europa ai quali potrebbero essere venduti prodotti di offerenti che non adempiono più le nuove esigenze dell’UE. Senza un adeguamento della regolamentazione svizzera i promotori esteri potrebbero continuare a distribuire liberamente i loro prodotti non regolamentati a investitori qualificati in Svizzera. In caso di problemi o di questioni riguardanti i prodotti loro venduti dai promotori esteri questi investitori non disporrebbero né di un ufficio di contatto, né di un ufficio di pagamento in Svizzera.

D’ora in poi si dovrà quindi esigere la nomina di un rappresentante legale che offra agli investitori qualificati un ufficio di contatto in Svizzera (art. 123 cpv. 1 AP-LICol), in analogia alle prescrizioni concernenti la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri al pubblico di investitori. Questo rappresentante legale sottostà a un obbligo di autorizzazione e deve garantire che gli investimenti collettivi di capitale che distribuisce nonché i relativi gerenti e uffici di custodia soddisfino le esigenze della LICol o di una regolamentazione equivalente. Per quanto riguarda i prodotti che possono essere distribuiti unicamente agli investitori qualificati, si può rinunciare a un obbligo di approvazione, diversamente da quanto accade per i prodotti destinati al pubblico di investitori. Sono ulteriormente eccettuati dall’obbligo dell’autorizzazione in qualità di rappresentante legale le banche svizzere, le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali (art. 13 cpv. 3 LICol e art. 19 cpv. 4 LICol).

In virtù dell’articolo 3 LICol si considera appello al pubblico ogni pubblicità rivolta al pubblico. Non è considerata appello al pubblico la pubblicità rivolta esclusivamente a investitori qualificati secondo l’articolo 10 capoverso 3. Il Tribunale federale non ha seguito l’interpretazione della FINMA secondo cui ogni appello al pubblico che non sia direttamente rivolto agli investitori qualificati dovrebbe essere considerato pubblicità rivolta al pubblico. Anzi la cerchia delle persone alle quali è rivolta la pubblicità dovrebbe essere limitata quantitativamente oppure qualitativamente in base a determinate relazioni, fermo restando che sarebbero decisive le circostanze del singolo caso concreto15. Per creare la certezza del diritto necessaria in ambito di distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri e per garantire a tutto il pubblico di investitori la medesima protezione, bisogna sostituire l’espressione «appello al pubblico» con «distribuzione».

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Nel quadro della revisione del 2006 della legge sui fondi di investimento si è in particolare rinunciato ad armonizzare integralmente la legislazione sugli investimenti collettivi di capitale negli ambiti della gestione, della custodia e della distribuzione con gli standard internazionali. Nel frattempo questi sono stati ulteriormente innalzati, ragione per cui è divenuto imprescindibile un adeguamento parziale ai nuovi standard internazionali nei suddetti ambiti sia per motivi legati alla protezione degli

15 Cfr. sentenza del 10 febbraio 2011 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, 2C 92/2010.