Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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vità non necessitano di un’autorizzazione dell’autorità di vigilanza e non sono quindi sottoposte a vigilanza.

Contrariamente all’attività di ufficio di deposito e di pagamento, l’attività di banca depositaria richiede, oltre all’autorizzazione d’esercizio in quanto banca, un’autorizzazione supplementare per questa attività specifica. La legge sugli investimenti collettivi disciplina tuttavia le esigenze relative a tale attività in maniera rudimentale rispetto agli standard internazionali.

Inoltre, in caso di delega della custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi o collettivi, la banca depositaria svizzera risponde soltanto della debita diligenza nella scelta e nell’istruzione del terzo, nonché nella sorveglianza della costante osservanza dei criteri di scelta7. La proposta presentata all’epoca dal Consiglio federale prevedeva per la banca depositaria una responsabilità corrispondente agli standard internazionali, ovvero la suddetta banca rispondeva dei propri atti e degli atti di persone cui aveva delegato compiti. Questa proposta è stata però respinta nei dibattiti parlamentari.

Distribuzione

La distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera o a partire dalla Svizzera necessita dell’autorizzazione soltanto se è rivolta al pubblico. Non è oggetto di alcuna regolamentazione la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri esclusivamente a investitori qualificati. Pertanto per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati in Svizzera non vi è l’obbligo di adottare tutte le misure necessaria a garantire un’acquisizione seria e una consulenza oggettiva dei clienti, né di disporre di un ufficio di contatto o di pagamento in Svizzera.

Inoltre per quanto attiene alla definizione di investitore qualificato il disegno di LI-Col presentato all’epoca dal Consiglio federale si fondava sul progetto di direttiva dell’UE concernente il prospetto8. Nel corso dei dibattiti parlamentari si decise, contrariamente a questa proposta e diversamente dagli standard internazionali, di considerare investitori qualificati anche i clienti dei gerenti patrimoniali. In tal modo non si è tracciata una chiara linea di demarcazione tra investitori istituzionali e pubblico di investitori, sebbene questi ultimi presentino una diversa necessità di protezione.

1.1.2 Sviluppi a livello internazionale

Dall’entrata in vigore nel 2007 della legge sugli investimenti collettivi lo standard internazionale negli ambiti della gestione, della custodia e della distribuzione è stato ulteriormente innalzato.

7 Art. 73 cpv. 2 LICol.

8 Messaggio LICol, pag. 5745.