Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Rapporto
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Legislazione in vigore
La LICol è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. La revisione totale della legge sui fondi di investimento effettuata in questo contesto perseguiva tra l’altro l’obiettivo di accrescere l’attrattiva della piazza svizzera dei fondi di investimento, di promuoverne la competitività e di ristabilire la compatibilità della legislazione svizzera sui fondi di investimento con le norme dell’Unione europea4. Tuttavia, in particolare negli ambiti della gestione, della custodia e della distribuzione si è rinunciato ad armonizzare integralmente la legislazione sugli investimenti collettivi con gli standard internazionali.
Gestione
Affinché i gerenti patrimoniali svizzeri potessero gestire i fondi di investimento europei si decise all’epoca di sottoporre a vigilanza i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri. Nondimeno, diversamente da quanto prevedevano gli standard internazionali, si rinunciò a regolamentare i gerenti patrimoniali svizzeri di investimenti collettivi di capitale esteri. Ad essi fu comunque offerta, a condizioni restrittive, la possibilità di assoggettarsi volontariamente alla vigilanza.5 L’accento era stato posto sugli aspetti relativi alla competitività e non sugli aspetti prudenziali. L’assoggettamento volontario serviva a ristabilire la competitività della piazza finanziaria svizzera e ad evitare l’esilio all’estero di settori commerciali lucrativi6. A livello internazionale, ad esempio nell’UE, la gestione patrimoniale è da lungo tempo sottoposta a vigilanza. Pertanto nell’UE, diversamente da quanto accade in Svizzera, il gerente patrimoniale non può optare a favore o meno dell’assoggettamento alla vigilanza. Sul piano internazionale la gestione patrimoniale è considerata un’attività che deve essere sottoposta alla vigilanza prudenziale.
Custodia
Per quanto riguarda la custodia, è stato invero prescritto il ricorso obbligatorio a una banca depositaria per tutti gli investimenti collettivi di capitale aperti (fondi contrattuali e SICAV), ma non per gli investimenti collettivi di capitale chiusi (SICAF e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale). Queste ultime devono disporre unicamente di un cosiddetto ufficio di deposito e di pagamento. La legge non impone condizioni particolari a tali uffici. Diversamente dalla banca depositaria, l’ufficio di deposito non ha compiti di controllo. La sua funzione si esaurisce piuttosto nel disbrigo del traffico dei pagamenti e nella negoziazione di titoli. Queste atti-
4 Cfr. il messaggio del 23 settembre 2005 concernente la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, FF 2005 5701.
5 Art. 13 cpv. 4 LICol.
6 FF 2005 5701, pag. 5733.