Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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zera. Inoltre gli investimenti collettivi di capitale esteri potranno essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto se esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti.

Il rappresentante legale di un investimento collettivo di capitale estero che distribuisce in Svizzera o a partire dalla Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri esclusivamente a investitori qualificati deve d’ora in poi assumere segnatamente gli obblighi di cui all’articolo 124 capoverso 3 (cfr. art. 124).

Art. 124 cpv. 2 e 3 (nuovo)

Conformemente al capoverso 3 il rappresentante dovrà d’ora in poi garantire che la gestione patrimoniale e la custodia siano conformi alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l’organizzazione e i diritti degli investitori (lett. a) e che la designazione dell’investimento collettivo di capitale non induca in inganno né dia adito a confusione (lett. b). In caso di trasferimento di questi compiti al rappresentante si può prescindere dall’approvazione per gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera esclusivamente a investitori qualificati.

Art. 128 cpv. 1 lett. c e d

Dato che i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri sottostanno d’ora in poi obbligatoriamente alla LICol, la società di audit deve verificare il conto annuale del gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale (lett. d).

Il prospetto semplificato è sostituito con il nuovo documento «Informazioni essenziali per gli investitori» (cfr. in merito le osservazioni all’art. 76). La lettera c è riformulata in modo conseguente.

Art. 139 cpv. 2 (nuovo)

La FINMA è autorizzata a rilevare dati presso i titolari dell’autorizzazione e a esigere tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti. I titolari dell’autorizzazione potranno anche essere obbligati a notificarle i dati loro richiesti. Si intende in tal modo garantire che la FINMA riceva senza indugio i dati necessari all’adempimento della sua attività di vigilanza (cpv. 2).

Art. 141

Quando è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, la legge sugli investimenti collettivi prevedeva disposizioni sia sull’assistenza amministrativa (art. 142), sia sulle verifiche transfrontaliere (at. 143), che concernevano esplicitamente i «titolari dell’autorizzazione» (RU 2006 5418 segg.). Queste disposizioni sono state in gran