Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

parte riprese negli articoli 42 e 43 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari21, entrata in vigore il 1° gennaio 2009. All’epoca le nuove disposizioni armonizzate sono state adattate agli istituti esteri e alle succursali svizzere di istituti esteri. Diversamente dal tenore originale della LICol, questa formulazione non tiene sufficientemente conto della catena di valore aggiunto nel settore degli investimenti collettivi. In particolare non prende in considerazione la situazione in cui una direzione estera del fondo delega la gestione di un investimento collettivo di capitale a un gerente patrimoniale svizzero. Per questo motivo è necessario ritornare alla versione originale degli articoli 141 e 143 LICol. La concessione dell’assistenza amministrativa o le verifiche transfrontaliere si fondano comunque severamente sulle condizioni stabilite della LFINMA.

Art. 143 cpv. 1 (nuovo)

Cfr. il commento all’articolo 141. La disposizione diviene il capoverso 2.

Art. 144, rubrica, e cpv. 1

In seguito alla revisione totale della legge sui fondi di investimento è stata meglio ancorata nella LICol anche la competenza della FINMA di rilevare dati presso i titolari dell’autorizzazione. D’ora in poi la FINMA può anche obbligare i titolari dell’autorizzazione a notificarle i dati corrispondenti.

Art. 145 cpv. 3

Dato che la banca depositaria ora risponde in caso di delega di compiti ai sensi dell’articolo 145 capoverso 3, la riserva prevista nel capoverso 3 (cfr. art. 73 cpv. 2) va stralciata.

Art. 148 cpv. 1 lett. d, f frase introduttiva, lett. g frase introduttiva, nonché art. 149 cpv. 1 lett. c ed e frase introduttiva

Nell’articolo 3 riveduto l’espressione «appello al pubblico» è sostituita con l’espressione «distribuzione». La lettera d è adeguata alla terminologia del nuovo articolo 3.

Le lettere f e g sono adeguate all’introduzione del prospetto semplificato per i fondi in valori mobiliari e altri fondi per investimenti alternativi («Informazioni essenziali per gli investitori») conformemente all’ordinanza sugli investimenti collettivi22.

21 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA), RS 956.1.

22 Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (OICol; RS 951.311), nuovo articolo 107bis.