Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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investitori, sia per il miglioramento della qualità e della competitività della gestione patrimoniale (asset management) svizzera.

1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto internazionale

1.4.1 IOSCO Hedge Funds Oversight

Nel «Final Report on Hedge Funds Oversight» del giugno 2009 lo IOSCO ha pubblicato i principi per la regolamentazione degli hedge funds. L’obiettivo principale di questi principi è un miglioramento globale della protezione sistemica dei mercati finanziari. L’attuazione di tali principi deve inoltre rafforzare la protezione degli investitori. L’approccio adottato dallo IOSCO non si concentra sulla regolamentazione degli hedge funds come tali, bensì su quella dei cosiddetti hedge fund manager e prime broker16. Lo IOSCO raccomanda essenzialmente la registrazione obbligatoria dei gestori. I gestori registrati devono osservare determinati standard regolatori per quanto riguarda la loro organizzazione, la gestione dei conflitti di interesse e la pubblicazione di informazioni. Devono d’altra parte essere sottoposti a un obbligo di registrazione e di sorveglianza anche i prime broker e le banche che sostengono finanziariamente gli hedge funds. Sia gli hedge fund manager che i prime broker devono inoltre far pervenire alle autorità di sorveglianza le informazioni che sono loro necessarie per valutare la stabilità del sistema. Lo IOSCO invita infine le autorità statali di regolamentazione ad aiutarsi reciprocamente e a scambiarsi le informazioni.

1.4.2 Regolamentazione dell’UE relativa ai gestori di investimenti collettivi di capitale alternativi

L’AIFMD introduce per la prima volta a livello di UE una regolamentazione uniforme dei gestori di fondi di investimento alternativi. Sotto il profilo concettuale l’AIFMD non interviene al livello degli AIF stessi, ma regolamenta i gestori degli AIF. Con l’entrata in vigore delle nuove norme nel 2013, chi intende gestire un AIF domiciliato nell’UE o gestire dall’UE un AIF di uno Stato terzo oppure distribuire quote di tali AIF a investitori professionali nell’UE deve essere autorizzato dalle competenti autorità nazionali e sottostà a una vigilanza costante. Il campo d’applicazione della direttiva è particolarmente vasto. Esso comprende, nel senso di una definizione negativa, tutti i gestori di investimenti collettivi di capitale che non rientrano nella direttiva OICVM, a prescindere dalla forma giuridica (forma contrattuale o forma societaria) o dalla struttura (aperta o chiusa) del fondo gestito.

Per essere qualificata come AIFM l’unità in questione deve almeno assumere la gestione del portafoglio o la gestione dei rischi per uno o più AIF. Rientrano parimenti nel campo di applicazione dell’AIFMD i gestori di AIF che hanno la loro sede in un Stato terzo non appena intendono gestire un AIF dell’UE o distribuire un AIF di uno

16 Il Consultation Report on Hedge Funds Oversight dello IOSCO del marzo 2009, pag. 8, nota 10, definisce come segue i prime broker: «Prime brokers are broker-dealers that clear and finance customer trades executed by one or more other broker-dealers, known as executing brokers. (…) Specifically, prime brokerage generally includes the following: providing intraday credit to facilitate foreign exchange payments and securities transactions; providing margin credit to finance purchases of equity securities; and borrowing securities from investment fund managers on behalf of hedge funds to support the hedge funds’ short positions (thus allowing investment funds to avoid direct exposure to hedge funds)».