Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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5.2 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto contiene le seguenti deleghe di competenze al Consiglio federale e alle autorità di vigilanza:

Art. 10 cpv. 4

Al Consiglio federale è attribuita la competenza non soltanto di designare altre categorie di investitori qualificati, ma anche di far dipendere la qualifica di investitore qualificato da ulteriori esigenze, segnatamente le qualifiche professionali. Tali ulteriori esigenze devono essere definite in linea con gli standard internazionali, ad esempio con la direttiva europea concernente il prospetto e la direttiva MiFID.

Art. 14 cpv. 1ter

Il capoverso 1ter conferisce al Consiglio federale la competenza di far dipendere il rilascio dell’autorizzazione da ulteriori condizioni, segnatamente dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale. Questa competenza del Consiglio federale esiste già (cfr. art. 18 cpv. 3), ma deve ora essere sancita nell’articolo 14 per essere applicata sistematicamente a tutti i titolari dell’autorizzazione.

Art. 26 cpv. 3

Il contratto del fondo descrive tutti i diritti e gli obblighi degli investitori, della direzione del fondo e della banca depositaria. D’ora in poi il Consiglio federale dovrà stabilire il contenuto minimo del contratto del fondo. Ciò consente un adeguamento tempestivo alla luce delle costanti evoluzioni e dei rischi del mercato degli investimenti collettivi di capitale.

Art. 37 cpv. 2

D’ora in poi il Consiglio federale dovrà stabilire il conferimento minimo al momento della fondazione di una SICAV. Ciò consente un adeguamento tempestivo alla luce delle costanti evoluzioni degli standard internazionali e dei rischi sul mercato degli investimenti collettivi di capitale.

Art. 73 cpv. 1bis e 4

Il Consiglio federale deve poter stabilire le esigenze per l’attività della banca depositaria e introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli. Ciò consente un adeguamento tempestivo alla luce delle costanti evoluzioni degli standard internazionali e dei rischi sul mercato degli investimenti collettivi di capitale.

Art. 76 cpv. 3

Le informazioni essenziali per gli investitori come pure il prospetto semplificato sono destinati a informare gli investitori sul genere e sui rischi dell’investimento collettivo di capitale. Il Consiglio federale ne deve stabilire il contenuto minimo. Ciò