Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Art. 51 cpv. 4

Il prospetto semplificato è sostituito con il nuovo documento «Informazioni essenziali per gli investitori» (cfr. in merito le osservazioni relative all’art. 76). Il capoverso 4 è riformulato in modo corrispondente.

Art. 64 cpv. 1 e 2

I periti permanenti incaricati delle stime di fondi immobiliari o delle SICAV immobiliari devono essere designati dalla direzione del fondo o dalla SICAV. D’ora in poi non si potranno più designare persone giuridiche come periti incaricati delle stime. Questa possibilità introdotta nel quadro della revisione totale della legge sui fondi di investimento si è rivelata impraticabile. La FINMA non riconosce in maniera astratta e generale i periti incaricati delle stime, ma approva l’incarico che la direzione del fondo/SICAV impartisce di volta in volta a detti periti. Pertanto anche le persone giuridiche devono designare per ogni incarico due persone fisiche come periti incaricati delle stime e ottenere l’approvazione della FINMA. In una situazione del genere non rimangono margini di azione per approvare un incarico a una persona giuridica.

Per precisare che la FINMA non approva il contratto di incarico, bensì unicamente l’incarico dato a un perito, si utilizza d’ora in poi l’espressione «designazione».

Occorre inoltre abrogare senza sostituzione il capoverso 2 lettera c secondo cui l’approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime sono riconosciuti dalla FINMA. Come illustrato qui sopra, non esiste un riconoscimento astratto e generale da parte della FINMA.

Art. 72 cpv. 1

La banca depositaria deve essere un’impresa che dispone di un’autorizzazione in quanto banca ai sensi dell’articolo 3 della legge sulle banche. L’autorizzazione come banca depositaria va richiesta in aggiunta all’autorizzazione in quanto banca. Le condizioni di autorizzazione sono disciplinate dall’articolo 14. Pertanto la banca depositaria deve disporre, oltre che dell’autorizzazione in quanto banca, di un’organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale. Quest’ultima condizione è d’ora in poi indicata esplicitamente nel capoverso 2.

Art. 73 cpv. 1, 2 e 4 (nuovo)

Il capoverso 1 crea ora la base legale per il disciplinamento a livello di ordinanza delle esigenze relative all’attività della banca depositaria. Attualmente queste esigenze sono definite in maniera generale (cfr. le condizioni generali di autorizzazione per i titolari dell’autorizzazione di cui agli art. 14 e 72 cpv. 2). D’ora in poi occorre una base legale che regolamenti concretamente tali esigenze a livello di ordinanza.

Ai fini della protezione degli investitori bisogna rendere più stringenti al capoverso 2 le esigenze concernenti la delega a terzi di compiti della banca depositaria. La custodia del patrimonio degli investimenti collettivi di capitale svizzeri deve poter es-