Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Art. 3
L’attuale articolo 3 fornisce la definizione di appello al pubblico, che è rilevante in relazione alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri. Se siffatti investimenti sono pubblicizzati in Svizzera o a partire dalla Svizzera, i documenti determinanti necessitano dell’approvazione della FINMA (art. 120). Si considera appello al pubblico ogni pubblicità rivolta al pubblico. Inoltre, conformemente al terzo periodo, non è considerata appello al pubblico la pubblicità rivolta esclusivamente a investitori qualificati secondo l’articolo 10 capoverso 3 LICol. Fondandosi su quanto precede la FINMA ha interpretato in maniera restrittiva il concetto di appello al pubblico e qualificato come tale ogni pubblicità che non fosse rivolta esclusivamente agli investitori qualificati. In una sua recente sentenza18 il Tribunale federale non ha tuttavia seguito questa interpretazione e ha deciso nella fattispecie che erano possibili ulteriori situazioni che non si configurano come appello al pubblico.
L’avamprogetto di legge prevede d’ora in poi di sostituire l’espressione «appello al pubblico» con «distribuzione». Si considera distribuzione ogni offerta, ossia l’offerta effettiva di concludere un contratto, come pure l’utilizzazione di mezzi pubblicitari di qualsiasi genere il cui contenuto serve a offrire o a distribuire determinati fondi.
In relazione agli investimenti collettivi di capitale esteri occorre inoltre distinguere se la distribuzione è rivolta esclusivamente agli investitori qualificati o anche al pubblico di investitori. Se sono distribuiti a investitori non qualificati, gli investimenti collettivi di capitale esteri sono assoggettati alla LICol (art. 120). D’ora in poi e in base alla prassi attuale della FINMA la distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati sarà decisiva ai fini dell’obbligo di approvazione dei documenti determinanti di un investimento collettivo di capitale estero. Viene così introdotta a livello di legge una regolamentazione chiara ed univoca che non lascia margini di interpretazione e offre quindi la migliore certezza del diritto possibile per i partecipanti al mercato.
Art. 4 cpv. 1 lett. c
A seguito dell’adeguamento introdotto all’articolo 3, anche al capoverso 1 lettera c occorre sostituire «appello al pubblico» con «distribuzione».
Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva
I prodotti strutturati non sottostanno in linea di massima alla LICol. Tuttavia, se sono distribuiti al pubblico vanno osservati determinati criteri. A seguito dell’adeguamento introdotto all’articolo 3, segnatamente della rinuncia all’uso dell’espressione «appello al pubblico», il capoverso 1 deve precisare che i prodotti strutturati possono essere distribuiti a investitori non qualificati soltanto alle condizioni di cui alle lettere a e b. Per distribuzione qui si intende l’offerta e la pubblicità ai sensi dell’articolo 3.
18 Cfr. sentenza del 10 febbraio 2011 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, 2C 92/2010.