Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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adeguata alla loro attività e adottare le misure necessarie all’osservanza delle norme di comportamento.

Le disposizioni della LICol sono concretizzate nell’ordinanza del Consiglio federale sugli investimenti collettivi di capitale11 («OICol») e nell’ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale12 («OICol-FINMA»). Pertanto sarà altresì necessario adeguare queste disposizioni di concretizzazione affinché siano in linea con l’inasprimento delle esigenze relative ai titolari dell’autorizzazione e corrispondano agli standard internazionali. Nel caso della gestione patrimoniale «delegata» (cfr. il n. 1.2.1.1 qui sopra) di investimenti collettivi di capitale svizzeri è sempre responsabile il corrispondente titolare dell’autorizzazione, che risponde degli atti dei suoi mandatari come dei suoi propri atti. In questa particolare situazione le esigenze relative ai gerenti patrimoniali sono però spesso meno severe, anche a livello internazionale. Per usufruire pure in siffatti casi della flessibilità necessaria sotto il profilo della politica in materia di competitività, la FINMA deve avere la possibilità di esentare i gerenti patrimoniali da determinate esigenze legali (art. 18 cpv. 2 AP-LICol). Ciò non deve tuttavia pregiudicare l’obiettivo di protezione della legge. Già oggi l’autorità di vigilanza dispone di questa competenza nel quadro dei prodotti destinati agli investitori qualificati (cfr. art. 10 cpv. 5 LICol) – una soluzione che si è affermata e che ha contribuito al successo degli investimenti collettivi di capitale per gli investitori qualificati.

1.2.2 Custodia

Per gli investimenti collettivi di capitale aperti la LICol prevede obbligatoriamente il mandato a una banca depositaria e, per gli investimenti collettivi di capitale chiusi, il ricorso a un ufficio di deposito e di pagamento. In futuro il ricorso a una banca depositaria sarà prescritto anche per gli investimenti collettivi di capitale chiusi. Al fine di promuovere la piazza di produzione svizzera si rinuncerà a prescrivere l’obbligo di ricorrere a una banca depositaria nel caso delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitali (SACol) che, per legge, sono accessibili ai soli investitori qualificati. Per quanto riguarda inoltre la SICAV, bisognerà introdurre a favore degli investitori qualificati la possibilità di rinunciare al ricorso a una banca depositaria, incaricando al suo posto uno o più prime broker (art. 44a AP-LICol).

Relativamente agli investimenti collettivi di capitale aperti l’attività della banca depositaria sottostà alla vigilanza della FINMA. La LICol contempla tuttavia solo poche prescrizioni concernenti l’organizzazione di questi istituti. Essa prescrive unicamente che la banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge sulle banche dell’8 novembre 1934. Le esperienze fatte durante la crisi finanziaria hanno evidenziato l’importanza dell’attività della banca depositaria nell’ambito sia della custodia che dei controlli. Occorre pertanto chiarire che la banca che intende assumere l’attività di banca depositaria deve disporre di un’organizzazione adeguata anche per questa attività. Pure per l’attività come banca depositaria devono essere adottate tutte le misure necessarie all’osservanza delle norme di comportamento, in particolare quelle volte a impedire i conflitti di interesse.

11 Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (OICol; RS 951.311).

12 Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 dicembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (OICol-FINMA; RS 951.312).