Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 27 cpv. 3

Questo articolo rinvia all’articolo 141 per quanto riguarda la procedura di modifica del contratto del fondo. L’articolo era stato abrogato dall’allegato numero 14 alla legge del 22 giugno 200719 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Pertanto, d’ora in poi figurerà un rinvio diretto alla legge federale del 20 dicembre 196820 sulla procedura amministrativa, che è determinante in questo ambito.

Art. 29 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 (nuovo)

Al capoverso 1 lettera a la formulazione attuale relativa alla gestione patrimoniale individuale è armonizzata con la formulazione dell’articolo 18a capoverso 2 lettera b.

Il nuovo capoverso 2 dà esplicitamente la possibilità alla direzione svizzera del fondo di operare in qualità di direzione del fondo o di gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale esteri. L’articolo 18a capoverso 2 lettera a si applica per analogia.

Art. 31 cpv. 3 e 4

Conformemente all’articolo 31 capoverso 3 anche la direzione del fondo deve poter delegare le decisioni di investimento a gerenti patrimoniali in Svizzera e all’estero ma unicamente se questi sottostanno a una vigilanza riconosciuta e a condizione che esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti, che ottemperi agli standard internazionali.

Il divieto di delegare le decisioni di investimento alla banca depositaria di cui al capoverso 4 non deve più essere limitato ai fondi in valori mobiliari ma sarà d’ora in poi applicabile a tutti gli investimenti collettivi di capitale che devono essere distribuiti in modo agevolato nell’Unione europea in virtù di un accordo. Ciò corrisponde agli standard internazionali e dovrebbe evitare i conflitti di interesse in relazione al suddetto divieto di delega.

Art. 34 cpv. 3 e 4

Il capoverso 3 stabilisce che d’ora in poi il progetto di cambiamento della direzione del fondo dovrà essere reso noto una volta sola negli organi di pubblicazione.

Come per l’articolo 27 bisogna adeguare il rinvio di cui al capoverso 4.

Art. 36, rubrica, e cpv. 3

Il nuovo capoverso 3 precisa mediante il rinvio agli articoli 30 e 31 i compiti amministrativi e delegabili della SICAV. In tal modo si intende tra l’altro chiarire che an-

19RS 956.1

20 RS 172.021