Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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L’attuale articolo 73 LICol disciplina in modo rudimentale i compiti della banca depositaria. Anche per tali compiti si dovranno introdurre in futuro chiare esigenze relative ai titolari dell’autorizzazione, che dovranno essere concretizzate a livello di ordinanza. Questa concretizzazione consente di tenere conto in maniera flessibile dell’evoluzione degli standard internazionali. Chiarire la regolamentazione non soltanto serve alla protezione degli investitori, ma consentirà alle banche depositarie svizzere di continuare ad assumere la custodia del patrimonio del fondo di investimenti collettivi di capitale a loro delegata. Occorre altresì garantire che le banche depositarie svizzere trasferiscano la custodia del patrimonio del fondo unicamente a depositari terzi o collettivi sottoposti a vigilanza in Svizzera o all’estero.
La limitazione della sorveglianza alla «costante osservanza dei criteri di scelta» introdotta dalla LICol non corrisponde agli standard internazionali e deve essere adeguata. In determinati casi ad esempio l’AIFMD prevede addirittura una responsabilità a prescindere dalla colpevolezza, a meno che l’ufficio di custodia possa provare nel singolo caso che il danno è il risultato di un evento al di fuori della sua sfera di influenza, che non avrebbe potuto essere evitato nonostante l’adozione di misure ragionevoli (ad es. forza maggiore). La responsabilità dell’ufficio di custodia rimane in linea di massima immutata in caso di delega. Nell’UE si discute attualmente dell’opportunità di trovare una coerenza tra le condizioni quadro regolatorie dell’AIFMD e la direttiva OICVM e quindi di riprendere i punti essenziali dell’AIFMD nella direttiva OICVM V, circostanza che determina tendenzialmente un inasprimento delle disposizioni dell’OICVM13. Anche la responsabilità della banca depositaria svizzera deve pertanto essere estesa. Se trasferisce un compito a un terzo, la banca depositaria risponderà del danno causato da tale terzo a meno che non provi di avere usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Si rinuncia tuttavia all’introduzione di una responsabilità causale.
1.2.3 Distribuzione
Al momento la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati non è regolamentata in Svizzera. Si considerano in particolare investitori qualificati anche le persone private che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza.
In futuro per impedire questo intreccio tra investitori istituzionali e pubblico di investitori, che ha un diverso bisogno di protezione, occorrerà – conformemente alle prescrizioni europee – separare in maniera sistematica la categoria degli investitori qualificati da quella del pubblico di investitori. Questa separazione delle categorie di investitori corrisponde peraltro alla segmentazione della clientela chiesta dalla FINMA nel suo rapporto 2010 sulla distribuzione di prodotti finanziari, in linea con la direttiva europea concernente il prospetto e la direttiva MiFID14.
13 Cfr. European Commission, Internal Market and Services DG, Working Document of the Commission Services, Consultation Paper on the UCITS Depositary Function and on the UCITS Managers’ Remuneration, 14 dicembre 2010.
14 Cfr. FINMA, Regulierung von Produktion und Vertrieb von Finanzprodukten an Privatkunden – Stand, Mängel und Handlungsoptionen, ottobre 2010, pag. 6.