Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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In considerazione di quanto precede è necessario, secondo le indicazioni della FINMA, potenziare l’organico. I costi supplementari sono coperti in ampia misura mediante le tasse versate dalle società che sono d’ora in poi sottoposte alla legge.
Un eventuale maggiore onere finanziario per le autorità di ricorso previste nella procedura di autorizzazione non è quantificabile allo stato attuale.
3.2 Per l’economia
3.2.1 Competitività
La nuova regolamentazione è connessa a determinati costi amministrativi, che concernono ad esempio i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti d’ora in poi alla LICol. L’ammontare dei costi non può essere stabilito in modo generale, poiché dipende essenzialmente dalla struttura e dall’attività precedente dell’intermediario finanziario in questione. In termini di vantaggi la nuova regolazione migliora l’informazione degli investitori, evita i conflitti di interesse e crea in generale trasparenza. Il mantenimento e il miglioramento della competitività a livello internazionale sono di importanza centrale per il settore svizzero dei fondi di investimento. Se la Svizzera non tiene conto delle direttive AIFM e OICVM IV, i gestori di fondi/investimenti qualitativamente elevati che dispongono di un grande know-how e di una notevole professionalità potrebbero subire svantaggi competitivi nei confronti dei fondi all’estero. Un eventuale trasferimento all’estero di questi gestori danneggerebbe la competitività della piazza finanziaria svizzera a causa della perdita di know-how. Ne sarebbero toccati anche numerosi servizi indotti, ad esempio le imprese di consulenza, e i gestori di OICVM esteri. Quest’ultimi esercitano sovente la gestione di OICVM esteri in concomitanza con la gestione di fondi non OICVM. Ciò competerebbe una perdita notevole di valore aggiunto e di substrato fiscale.
3.2.2 Immagine e reputazione della piazza finanziaria
L’immagine e la reputazione di una piazza finanziaria dipendono fortemente dalle condizioni quadro e tra l’altro dal livello di protezione degli investitori. Condizioni quadro integre e affidabili rafforzano la fiducia della clientela nei confronti della piazza finanziaria svizzera e ne accrescono l’accettazione nel contesto internazionale. Lacune nella protezione degli investitori oppure esigenze in contraddizione con gli standard internazionali nuocciono alla reputazione perché una piazza finanziaria insufficientemente regolamentata rispetto ai Paesi limitrofi può costituire un rifugio per quei partecipanti al mercato che non intendono o che non sono in grado di adeguarsi ai più severi standard internazionali. Viceversa una piazza finanziaria la cui regolamentazione si basa sugli standard internazionali in vigore e che nel contempo offre una certa flessibilità può garantire condizioni quadro qualitativamente elevate e attraenti e dare in tal modo un’immagine positiva e dinamica. Una regolamentazione insufficiente danneggerebbe l’immagine e l’integrità della piazza finanziaria svizzera. Prendendo in considerazione la direttive AIFM e OICVM IV la Svizzera si guadagna il favore di gestori e di investitori. Inoltre, incrementare la protezione degli investitori è nell’interesse pubblico, migliora l’immagine della piazza finanziaria svizzera, rinsalda la fiducia e accresce la stabilità. Se nel quadro della modifica della