Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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2 Commento ai singoli articoli
Art. 2 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo)
L’articolo 2 disciplina il campo di applicazione materiale della LICol per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri, nonché per tutte le persone che gestiscono o custodiscono siffatti investimenti. Le espressioni «gestiscono o custodiscono» utilizzate nella legislazione in vigore sono incomplete in quanto sottostanno alla LICol anche le persone che «distribuiscono» investimenti collettivi di capitale (art. 13 cpv. 2 lett. g in combinato disposto con l’art. 19). Di conseguenza i capoversi 1 e 4 stabiliscono d’ora in poi esplicitamente che le persone che distribuiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri sottostanno parimenti alla LICol.
I capoversi 1 e 3 in vigore disciplinano il campo di applicazione materiale della LI-Col per quanto riguarda gli investimenti collettivi di capitale svizzeri, contrariamente all’attuale capoverso 4 che si riferisce unicamente agli investimenti collettivi di capitale esteri. Pertanto anche i capoversi precitati stabiliscono d’ora in poi esplicitamente se si riferiscono agli investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri.
Il capoverso 3 descrive le condizioni alle quali le società di investimento nella forma di società anonima non sottostanno alla LICol. Le lettere a e b precisano che le società di investimento nella forma di società anonima svizzera sono escluse dal campo di applicazione della LICol se, cumulativamente, i loro azionisti sono esclusivamente investitori qualificati e le loro azioni sono nominative. Deve essere abrogata la condizione menzionata nell’attuale lettera c, secondo la quale una società di audit abilitata fornisce annualmente la prova del rispetto di queste condizioni. Tale ingerenza della LICol nel diritto della società anonima è estranea al sistema e non è giustificabile. Ad esempio già oggi le società anonime svizzere non devono confermare regolarmente alla FINMA di non esercitare alcuna attività bancaria o assicurativa. Inoltre gli organi responsabili devono assicurarsi che sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all’esercizio delle attività soggette ad autorizzazione. Ciò corrisponde alla regolamentazione contenuta nelle altre leggi che disciplinano i mercati finanziari.
Il capoverso 4 si riferisce come finora agli investimenti collettivi di capitale esteri. D’ora in poi i gerenti patrimoniali svizzeri che gestiscono investimenti collettivi di capitale esteri sottostanno obbligatoriamente alla LICol. In tal modo si introduce un obbligo generale di autorizzazione e di vigilanza per i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (cfr. l’art. 18 cpv. 1). In futuro saranno parimenti sottoposte alla LICol tutte le persone che distribuiscono investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera o a partire dalla Svizzera (cfr. l’art. 19). In questo senso sarà d’ora in poi regolata anche la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati secondo l’articolo 10 capoverso 3 LICol. Tale soluzione dovrebbe garantire la possibilità di vigilare e controllare efficacemente tutte le persone che gestiscono o distribuiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri. A prescindere da quanto precede, i documenti determinanti come il prospetto di vendita, lo statuto o il contratto del fondo di investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell’approvazione della FINMA soltanto se tali investimenti sono distribuiti a investitori non qualificati in Svizzera o a partire dalla Svizzera (cfr. art. 120 cpv. 1 LICol).