Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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dell’AIF. L’AIFM non può peraltro essere simultaneamente l’ufficio di custodia di un AIF da esso gestito.
Distribuzione
Solo chi dispone dell’autorizzazione come AIFM ai sensi della direttiva AIFM può in definitiva distribuire a investitori professionali all’interno dell’UE quote di AIF da esso stesso gestiti.
1.1.3 Ripercussioni sulla piazza svizzera dei fondi di investimento
Nel 2006, in occasione della revisione della legge sui fondi di investimento, la Svizzera ha rinunciato ad armonizzare integralmente la pertinente legislazione negli ambiti della gestione, della custodia e della distribuzione con lo standard internazionale dell’epoca (cfr. il n. 1.1.1 qui sopra).
Nel frattempo questo standard internazionale è stato ulteriormente innalzato, alla luce delle esperienze fatte durante la crisi finanziaria. Un adeguamento al nuovo standard internazionale negli ambiti della gestione, della custodia e della distribuzione è divenuto imprescindibile per motivi legati alla protezione degli investitori e per il miglioramento della qualità della gestione patrimoniale (asset management) svizzera.
Gestione
Sottostanno obbligatoriamente alla legge sugli investimenti collettivi soltanto i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri mentre i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri possono, a determinate condizioni, assoggettarsi volontariamente alla vigilanza. L’assoggettamento volontario non corrisponde tuttavia allo standard internazionale (ad es. alle raccomandazioni dello IOSCO), che prevede una regolamentazione di tutti i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Mantenere l’assoggettamento volontario non gioverebbe né alla protezione degli investitori, né alla qualità e alla competitività a livello internazionale della Svizzera e dei suoi istituti. Da un canto c’è il rischio che con la trasposizione dell’AIFMD negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri dell’UE i fornitori svizzeri di servizi finanziari e i loro prodotti abbiano un accesso più difficile ai mercati finanziari europei e che detti fornitori emigrino negli Stati dell’UE. D’altro canto c’è il rischio che partecipanti esteri al mercato che non intendono sottostare ad alcuna regolamentazione si trasferiscano in Svizzera.
Custodia
Le prescrizioni relative alla custodia degli investimenti collettivi di capitale sono rudimentali e non corrispondono agli standard internazionali attuali. Mantenere lo stato della regolamentazione attuale non gioverebbe né alla protezione degli investitori, né alla qualità e alla competitività della Svizzera. Ad esempio, secondo l’AIFMD per custodire fondi di investimento non OICVM distribuiti in Europa gli uffici di custodia situati in Stati terzi devono adempiere determinate condizioni. Tra l’altro la regolamentazione della vigilanza nello Stato terzo deve corrispondere al diritto eu-