Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
Titolo settimo: Disposizioni finali e transitorie
Art. 158a (nuovo)
Con l’entrata in vigore della presente legge le persone che hanno concluso un contratto di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario non sono più considerate investitori qualificati. Di conseguenza, per tutti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri destinati a investitori qualificati e accessibili alle suddette persone bisogna modificare in modo corrispondente i documenti del fondo entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Se le decisioni riguardanti un investimento collettivo di capitale svizzero aperto sono delegate a un gerente patrimoniale estero e se non esiste ancora un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con la FINMA, la direzione del fondo o la SICAV devono presentare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge una dichiarazione alle autorità rilevanti di vigilanza in cui quest’ultime si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.
Questa norma transitoria consente alle direzioni del fondo e ai gerenti patrimoniali in questione di proseguire senza interruzione le attività attuali presentando le dichiarazioni corrispondenti delle autorità estere di vigilanza. Già attualmente le autorità estere di vigilanza esigono dai titolari svizzeri dell’autorizzazione la presentazione di dichiarazioni analoghe della FINMA.
Art. 158b (nuovo)
Questa disposizione transitoria si riferisce al nuovo capoverso 2 dell’articolo 73. La prova dell’adempimento delle condizioni di trasferimento della custodia deve essere fornita entro un anno.
Art. 158c (nuovo)
Nel caso dell’obbligo di annuncio statuito dal capoverso 1 si tratta di avere un primo quadro della situazione. Le persone che gestiscono investimenti collettivi di capitale devono d’ora in poi disporre dell’autorizzazione della FINMA ad esercitare l’attività di gerenti patrimoniali (art. 18 segg.). Se non dispongono di siffatta autorizzazione, queste persone devono presentare un’istanza di autorizzazione alla FINMA. Qualora non esistesse un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti, per gli investimenti collettivi di capitale esteri di cui hanno già assunto la gestione le direzioni del fondo e i gerenti patrimoniali devono presentare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge una dichiarazione delle autorità di vigilanza rilevanti in cui queste ultime si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.
Questa norma transitoria consente alle direzioni del fondo e ai gerenti patrimoniali in questione di proseguire senza interruzione le attività attuali presentando le dichiarazioni corrispondenti delle autorità estere di vigilanza. Già attualmente le autorità estere di vigilanza esigono dai titolari svizzeri dell’autorizzazione la presentazione di dichiarazioni analoghe della FINMA.