Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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deve comprendere anche l’«appello al pubblico» o l’«offerta». Inoltre la versione in vigore in lingua francese dell’articolo 2 capoverso 2 lettera bbis contiene alcuni errori di redazione che devono essere corretti affinché il predetto articolo corrisponda alla versione tedesca.

L’articolo 2 capoverso 2 lettera b va poi modificato nel senso che le direzioni del fondo sono considerate intermediari finanziari sempreché «gestiscano conti di quote o distribuiscano esse stesse quote di investimenti collettivi di capitale». Con la menzione cumulativa delle condizioni la LRD vigente esclude una sua applicazione a pressoché tutte le direzioni del fondo. Le direzioni del fondo gestiscono conti di quote soltanto in casi estremamente rari. Inoltre la disposizione in vigore determina una disparità di trattamento delle società citate alla lettera bbis e una lacuna nel sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro. Essa peraltro contraddice gli standard internazionali, segnatamente la direttiva europea 2005/60/CE del 26 ottobre 200526. I dibattiti parlamentari non consentono di concludere che il legislatore svizzero abbia perseguito un simile obiettivo. Per questo motivo, nel quadro della presente modifica della LICol, una condizione alternativa dovrebbe permettere un migliore assoggettamento delle direzioni del fondo alla LRD.

Va infine rammentato che le direzioni del fondo e i gerenti di investimenti collettivi di capitale che operano anche come gerenti patrimoniali privati sottostanno in ogni caso alla presente legge in virtù dell’articolo 2 capoverso 3 LRD.

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Come spiegato in precedenza, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri e i distributori che si rivolgono a investitori qualificati necessitano d’ora in poi di un’autorizzazione della FINMA. Ciò significa che la FINMA deve rilasciare un maggior numero di autorizzazioni e che la sua attività di vigilanza aumenta a seguito dell’estensione del campo di applicazione della LICol.

Dal punto di vista temporale va osservato che i gerenti patrimoniali svizzeri di investimenti collettivi di capitale devono disporre al più tardi entro la metà del 2013 di un’autorizzazione della FINMA per poter continuare a operare nel settore degli investimenti collettivi di capitale europei. Dopo l’entrata in vigore della revisione della legge, a metà del 2012, i richiedenti avranno appena un anno di tempo per ottenere il rilascio di una siffatta autorizzazione, mentre la FINMA dovrà disporre nel corso di quell’anno di sufficienti risorse di personale per trattare le istanze di autorizzazione presentate e rilasciare le autorizzazioni corrispondenti. Senza le risorse di personale necessarie c’è il rischio che, nonostante si siano messi tempestivamente in regola con quanto previsto dalla legge, i richiedenti ottemperanti alle condizioni di autorizzazione non ottengano entro la metà del 2013 l’autorizzazione necessaria alla gestione patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale e che a partire da tale data non possano più operare nel settore degli investimenti collettivi di capitale europei.

26 Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, L 309/15.