Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Art. 13 cpv. 1, 2 lett. e ed f, nonché cpv. 3
L’attuale capoverso 1 corrisponde all’articolo 2 capoverso 1 e stabilisce il principio secondo il quale chiunque gestisce o custodisce investimenti collettivi di capitale svizzeri necessita dell’autorizzazione della FINMA. L’espressione «gestisce o custodisce» utilizzata nella disposizione vigente è incompleta in quanto sottostanno alla LICol anche le persone che «distribuiscono» investimenti collettivi di capitale (art. 13 cpv. 2 lett. g in combinato disposto con l’art. 19). Di conseguenza il capoverso 1 stabilisce d’ora in poi esplicitamente che anche le persone che distribuiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri sono assoggettate alla LICol.
Il capoverso 2 precisa che necessita dell’autorizzazione unicamente la banca depositaria di investimenti collettivi di capitale svizzeri, ma non la banca depositaria di investimenti collettivi di capitale esteri (lett. e).
In Svizzera sono attualmente sottoposti obbligatoriamente alla LICol soltanto i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri. Conformemente ai nuovi standard internazionali – che prevedono la vigilanza su tutti i gerenti patrimoniali – in Svizzera soggiacciono d’ora in poi alla LICol anche i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri. Occorre adeguare in questo senso il capoverso 2 lettera f. Diversamente dalla regolamentazione attuale, oltre ai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri anche i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri dovranno d’ora in poi chiedere obbligatoriamente l’autorizzazione della FINMA. L’attuale capoverso 4 che prevede l’assoggettamento volontario alla LICol dei gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri va dunque stralciato senza sostituzione.
Art. 14 cpv. 1ter (nuovo) e 3
Le condizioni generali di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere a–e si applicano a tutti i titolari dell’autorizzazione elencati in maniera esaustiva dall’articolo 13.
Il capoverso 1ter conferisce d’ora in poi al Consiglio federale la competenza di far dipendere il rilascio dell’autorizzazione da ulteriori condizioni, segnatamente dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale. Questa competenza del Consiglio federale esiste già (cfr. art. 18 cpv. 3), ma deve ora essere sancita nell’articolo 14 per essere applicata sistematicamente a tutti i titolari dell’autorizzazione. Poiché la LICol è concepita come legge quadro, in considerazione della rapida evoluzione della regolamentazione a livello internazionale, gli eventuali ulteriori criteri applicabili ai singoli titolari dell’autorizzazione dovranno essere concretizzati nell’ordinanza del Consiglio federale.
L’obbligo dell’osservanza costante delle condizioni di autorizzazione è d’ora in poi sancito esplicitamente a livello di legge dal capoverso 3 e si rifà alla direttiva OICVM. Questo obbligo esiste già de facto, ma viene ora recepito formalmente nella legge.
Art. 15 cpv. 1 lett. e
Il capoverso 1 stabilisce quali documenti del pertinente investimento collettivo di capitale necessitano dell’approvazione della FINMA. In conformità alla nuova diffe-