Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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renziazione tra distribuzione a investitori qualificati e distribuzione a investitori non qualificati (cfr. il commento all’art. 3) il capoverso 1 lettera e stabilisce che necessitano dell’approvazione della FINMA unicamente i documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati.

Art. 18

Secondo la legislazione in vigore necessitano dell’autorizzazione della FINMA soltanto i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri (cfr. art. 13). Conformemente ai nuovi standard internazionali in Svizzera anche i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri devono essere sottoposti alla LI-Col, ragione per cui l’articolo 18 va esteso ai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (svizzeri ed esteri) con sede in Svizzera.

Sempre secondo la legislazione in vigore il gerente patrimoniale svizzero è libero di adottare qualsiasi forma giuridica, tranne quella della società cooperativa (cpv. 1). Il gerente patrimoniale può quindi anche avere la forma giuridica di persona fisica. In tal caso si pone il problema che una persona fisica, ovvero una singola persona, non dispone affatto dell’adeguata organizzazione d’esercizio, imprescindibile per legge, che comprende una gestione funzionante dei rischi, un sistema interno di controllo e una compliance. Non c’è da meravigliarsi, quindi, se nessuna persona fisica abbia finora ottenuto l’autorizzazione ad esercitare l’attività di gerente patrimoniale ai sensi della LICol. Di conseguenza la possibilità che una persona fisica sia il gerente patrimoniale di un investimento collettivo di capitale (cpv. 1 lett. a) deve essere soppressa. Ciò corrisponde del resto agli standard internazionali.

Il contenuto normativo dell’attuale capoverso 3 deve essere stralciato dato che il nuovo capoverso 1ter dell’articolo 14 prevede per il Consiglio federale la competenza di far dipendere da ulteriori condizioni il rilascio dell’autorizzazione a tutti i titolari dell’autorizzazione ai sensi della LICol.

Il nuovo capoverso 2 sancisce la competenza della FINMA di esentare integralmente o parzialmente, in casi motivati e a determinate condizioni, i gerenti patrimoniali svizzeri di investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della LICol. Per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri la delega delle decisioni di investimento deve essere rilasciata dalla direzione del fondo, dalla SICAV, dalla SICAF o da un gerente patrimoniale ai sensi della LICol. Poiché nonostante la delega della gestione patrimoniale i titolari dell’autorizzazione summenzionati rimangono responsabili di questo compito e devono sorvegliarne la regolare esecuzione da parte del gerente patrimoniale, si giustifica la possibilità di esentare siffatti gerenti patrimoniali da determinate esigenze sempreché l’obiettivo della legge, ossia la protezione degli investitori, non sia pregiudicato. Queste condizioni vanno applicate per analogia alla gestione di investimenti collettivi di capitale esteri.

Art. 18a (nuovo)

Il nuovo articolo 18a definisce i compiti del gerente patrimoniale svizzero ai sensi della LICol. L’obiettivo primario è la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale. Il gerente deve fornire per uno o più investimenti collettivi di capitale