Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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almeno le seguenti prestazioni: la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi (cpv. 1).

È anche possibile l’esercizio dell’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri (cpv. 2 lett. a). Trattandosi di investimenti collettivi di capitale svizzeri questa attività è riservata alla direzione del fondo per i fondi contrattuali di investimento (cfr. art. 29) e agli organi competenti della società, ovvero SICAV, SICAF e SACol, per gli investimenti collettivi di capitale ai sensi del diritto societario. Nel caso invece degli investimenti collettivi di capitale esteri il gerente patrimoniale deve avere la possibilità di esercitare innanzitutto l’attività del fondo a livello di amministrazione e gestione patrimoniale, a condizione che esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti, che ottemperi agli standard internazionali. Con un siffatto accordo si intende limitare il rischio di reputazione per la piazza finanziaria svizzera legato all’autorizzazione rilasciata a un gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale esteri. Si considerano autorità di vigilanza competenti e rilevanti le autorità di vigilanza dello Stato di sede dell’investimento collettivo di capitale estero. Se la società di gestione o l’ufficio di custodia non hanno la sede nel medesimo Stato dell’investimento collettivo di capitale estero, sono necessari accordi sulla collaborazione e lo scambio di informazioni anche con le autorità di vigilanza dello Stato di sede della società di gestione o dell’ufficio di custodia. La FINMA può autorizzare eccezioni in casi motivati. Si può ad esempio rinunciare a un accordo con l’autorità di vigilanza della società di gestione se attraverso l’accordo con lo Stato di sede dell’investimento collettivo di capitale sono parimenti garanti la collaborazione e lo scambio di informazioni con l’autorità di vigilanza della società di gestione.

Il gerente patrimoniale può anche, come finora, assumere la gestione patrimoniale di singoli portafogli (cpv. 2 lett. b) oppure fornire consulenza in investimenti (Investment Advisor) (cpv. 2 lett. c).

Art. 18b (nuovo)

La delega di compiti deve essere disciplinata in un apposito articolo. Il capoverso 1 stabilisce che il gerente patrimoniale può delegare compiti parziali, sempreché tale delega sia nell’interesse di una gestione adeguata. Esso può incaricarne esclusivamente persone qualificate ai fini di un’esecuzione ineccepibile. Vanno inoltre garantiti una corretta istruzione, nonché la sorveglianza e il controllo dell’esecuzione dell’incarico (cpv. 2). Il capoverso 3 precisa che per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri le decisioni di investimento possono essere delegate a un gerente patrimoniale estero unicamente se tale gerente è sottoposto a una vigilanza riconosciuta e se esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e tutte le autorità di vigilanza rilevanti, che ottemperi agli standard internazionali. L’assoggettamento del gerente patrimoniale estero a una vigilanza riconosciuta garantisce che la gestione patrimoniale non venga trasmessa a un terzo non qualificato. Gli accordi di collaborazione dovranno disciplinare la sorveglianza dei rischi e l’acquisizione di informazioni da parte dei gerenti patrimoniali, nonché la trasmissione di siffatti dati alla FINMA da parte delle autorità di vigilanza rilevanti. Entrambe queste misure accresceranno la protezione degli investitori. La FINMA può autorizzare eccezioni in casi motivati. Ad esempio può in singoli casi approvare, a severe condizioni, che la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di ca-