Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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pitale svizzeri per investitori qualificati sia delegata a un gerente patrimoniale non sottoposto a una vigilanza riconosciuta. In una siffatta situazione l’esistenza di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni non è necessaria.
Art. 19 cpv. 1
A seguito dell’adeguamento dell’articolo 2 capoverso 4, tutte le persone che distribuiscono investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera o a partire dalla Svizzera necessitano d’ora in poi di un’autorizzazione. Anche se è rivolta esclusivamente a investitori qualificati, la distribuzione di un investimento collettivo di capitale estero in Svizzera o a partire dalla Svizzera presuppone un’autorizzazione.
Art. 20 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 (nuovo)
Il capoverso 1 definisce gli obblighi principali dei titolari dell’autorizzazione e dei loro mandatari. Al capoverso 1 lettera c si precisa che nei confronti degli investitori il titolare dell’autorizzazione ha un obbligo generale di informazione relativo non soltanto agli investimenti collettivi di capitale che gestisce, bensì anche a quelli che custodisce e distribuisce. In tal modo si sottolinea che anche la banca depositaria e l’ufficio di custodia in particolare soggiacciono a un obbligo generale di informazione. Nella fattispecie non si tratta però di una novità.
Il capoverso 3 stabilisce che d’ora in poi il titolare dell’autorizzazione deve osservare le norme di comportamento per la gestione complessiva dei suoi affari. Pertanto esso deve osservarle anche per le attività che non hanno alcuna relazione con gli investimenti collettivi di capitale e adottare a tal fine le misure necessarie.
Art. 24, rubrica
Dato che all’articolo 3 l’espressione «appello al pubblico» è stata sostituita con l’espressione «distribuzione», pure per questa disposizione si impone una modifica della rubrica. La presente disposizione verte in genere su questioni organizzative della distribuzione che riguardano tutti i titolari dell’autorizzazione, ragione per cui come titolo della rubrica è stato scelto «Altri obblighi».
Art. 26 cpv. 3
Il contratto del fondo descrive i diritti e gli obblighi degli investitori, della direzione del fondo e della banca depositaria. D’ora in poi il Consiglio federale potrà stabilire il contenuto minimo del contratto del fondo. Ciò consente un adeguamento tempestivo anche alla luce delle costanti evoluzioni e dei rischi del mercato degli investimenti collettivi di capitale. Inoltre, poiché hanno rilevanza materiale, le disposizioni concernenti il contenuto minimo del contratto del fondo devono competere in futuro al Consiglio federale.