Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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che una SICAV autogestita o la direzione del fondo di una SICAV gestita da terzi possono delegare le decisioni di investimento soltanto a gerenti patrimoniali che sottostanno a una vigilanza riconosciuta e a condizione che esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza.
Art. 37 cpv. 2
In virtù del capoverso 2 l’ammontare del conferimento minimo sarà d’ora in poi disciplinato a livello di ordinanza. Al Consiglio federale è attribuita la competenza di adeguare, se del caso rapidamente, il regime dei fondi propri della SICAV alle nuove esigenze e agli standard internazionali.
Art. 41 cpv. 2
Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo e ottengono in cambio il diritto esclusivo di decidere lo scioglimento della SICAV. D’ora in poi è stabilito esplicitamente che il diritto di scioglimento di una SICAV con più segmenti patrimoniali ai sensi degli articoli 92 e seguenti si estende ai singoli segmenti patrimoniali.
Art. 44a (nuovo)
Il nuovo articolo 44a sancisce esplicitamente nel capoverso 1 l’obbligo per la SICAV di disporre di una banca depositaria ai sensi degli articoli 72 e seguenti. Si tratta di una precisazione e non di una novità.
Il capoverso 2 dà d’ora in poi alla FINMA la possibilità di autorizzare, alle condizioni enumerate dalla legge, eccezioni all’obbligo di fare ricorso a una banca depositaria. In questo caso la SICAV deve incaricare uno o più prime broker sottoposti a una vigilanza equivalente. Già attualmente per gli investimenti collettivi di capitale aperti (del genere altri fondi per investimenti alternativi) si possono incaricare prime broker sottoposti a vigilanza di fornire le prestazioni di servizi connesse all’esecuzione delle transazioni (operazioni di commercio di valori mobiliari, gestione centrale e custodia dei valori mobiliari) (art. 71 cpv. 5). Poiché di regola il prime broker è responsabile dell’intero portafoglio, non è necessaria nei singoli casi una banca depositaria svizzera. Questa nuova eccezione concernente il ricorso a una banca depositaria può nondimeno essere concessa soltanto se la SICAV si rivolge esclusivamente a investitori qualificati (lett. a). La rinuncia a una banca depositaria va segnatamente di pari passo con la rinuncia alla sorveglianza della SICAV da parte della banca depositaria. Diversamente dal fondo contrattuale di investimento, gli investitori di una SICAV dispongono di ampi diritti di controllo e di informazione, al punto che nell’ipotesi di una SICAV per investitori qualificati è possibile nel singolo caso rinunciare a una banca depositaria. Ciò presuppone che i prime broker o le competenti autorità estere di vigilanza sui prime broker forniscano alla FINMA tutti i documenti e le informazioni necessari all’adempimento del suo compito. Questa soluzione mira a garantire l’indispensabile scambio di informazioni e quindi ad accrescere la protezione degli investitori.