Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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LICol si procede a un adeguamento mirato del diritto svizzero al diritto europeo, si può in particolare evitare l’afflusso di gestori esteri che non adempiono le condizioni della regolamentazione dell’UE e che sono pertanto di dubbia qualità.

3.2.3 Accesso al mercato

La politica svizzera dei mercati finanziari persegue da sempre l’obiettivo di garantire durevolmente e di migliorare l’accesso al mercato per gli intermediari finanziari svizzeri. L’accesso indiscriminato ai mercati esteri è di grande importanza per la piazza finanziaria svizzera, anche per il settore dei fondi di investimento, fermo restando che sia in particolare mantenuta in Svizzera la gestione patrimoniale. Se la gestione e la custodia degli investimenti collettivi di capitale non fossero più possibili in Svizzera, si determinerebbe un forte calo dell’occupazione e un esodo massiccio del know-how concernente i fondi di investimento.

Per quanto riguarda la direttiva AIFM, allo stato attuale non è chiaro quali condizioni debbano essere adempite per conservare la possibilità di delega o per ottenere il passaporto europeo. Quanto più integralmente la direttiva AIFM sarà recepita in Svizzera, tanto maggiore è la probabilità che la delega della gestione patrimoniale sia possibile anche dopo la metà del 2013 e che il passaporto europeo possa essere ottenuto dal 2015. Il termine impartito agli Stati membri dell’UE per l’attuazione della direttiva AIFM dovrebbe essere il primo trimestre del 2013. L’ottenimento del passaporto europeo – finalizzato a permettere a Stati terzi di gestire gli AIF dell’UE e di distribuire i propri AIF in tutti gli Stati membri dell’UE – sarà possibile al più presto nel 2015. Se la Svizzera non prende in considerazione la direttiva AIFM nel quadro della propria regolamentazione, sarà piuttosto improbabile che dalla metà del 2013 il nostro Paese possa esercitare come finora la gestione patrimoniale di fondi europei non OICVM.

4 Programma di legislatura

Il progetto non è previsto nel programma di legislatura. I motivi si evincono dalle spiegazioni che precedono.

5 Aspetti legali

5.1 Costituzionalità e legalità

L’articolo 98 della Costituzione federale (Cost.) esige esplicitamente che la Confederazione regolamenti il settore delle banche, delle borse e delle assicurazioni e consente inoltre di emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori. Anche l’emanazione di prescrizioni nel campo del diritto civile, a complemento del diritto delle obbligazioni, compete alla Confederazione conformemente all’articolo 122 capoverso 1 Cost. Già l’attuale legge sugli investimenti collettivi poggia su queste disposizioni costituzionali27.

27 RU 2006 5379