Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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1.2 La nuova normativa proposta

1.2.1 Gestione

1.2.1.1 Assoggettamento obbligatorio di tutti i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale

Gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri

Attualmente in Svizzera soggiacciono obbligatoriamente alla legge soltanto i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri. In ossequio ai nuovi standard internazionali, che prevedono la vigilanza su tutti i gerenti patrimoniali, anche in Svizzera i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri dovranno sottostare alla LICol.

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale svizzeri è sempre responsabile della gestione patrimoniale il titolare dell’autorizzazione, ad esempio la direzione del fondo. La gestione patrimoniale può nondimeno essere delegata, in tal caso il titolare dell’autorizzazione risponde degli atti dei suoi mandatari come dei suoi propri atti. Si parla in questo contesto di gestione patrimoniale «delegata».

Gestione patrimoniale, ovvero esercizio dell’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri

Per quanto concerne gli investimenti collettivi di capitale esteri si possono configurare due situazioni: la gestione patrimoniale è delegata al gerente patrimoniale da un altro titolare dell’autorizzazione; si tratta dunque di un’attività di gestione patrimoniale «delegata». Il gerente patrimoniale può anche essere direttamente responsabile della gestione patrimoniale e di ulteriori attività senza che queste gli siano state delegate da un titolare dell’autorizzazione. Si parla in questo contesto di attività «originaria» di gestione patrimoniale o di esercizio dell’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri. Queste attività per investimenti collettivi di capitale esteri devono poter essere esercitate sia dalla direzione svizzera del fondo, sia dal gerente patrimoniale svizzero.

La possibilità di esercitare l’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri da parte di gerenti patrimoniali o di direzioni del fondo svizzere esige una più stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza, ragione per cui questa attività può essere effettuata soltanto se esistono corrispondenti accordi tecnici tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti.

1.2.1.2 Adeguamento delle esigenze relative ai titolari dell’autorizzazione

Le esigenze relative ai titolari svizzeri dell’autorizzazione devono essere adeguate agli standard internazionali. Si devono introdurre esigenze in fatto di fondi propri per le SICAF e, con riferimento a queste ultime e ad altri titolari dell’autorizzazione, se ne deve adeguare il livello in funzione del fabbisogno di protezione degli investitori. Sul piano internazionale si dà grande peso anche a un’organizzazione adeguata all’attività e alla prevenzione dei conflitti di interesse. Per questo motivo i titolari svizzeri dell’autorizzazione devono disporre in ogni momento di un’organizzazione