Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Gestione
Gli Stati del G20 e anche lo IOSCO9 intendono sottoporre a vigilanza i gestori degli investimenti collettivi di capitale (cfr. il n. 1.4 qui appresso).
Mediante il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act gli USA hanno introdotto l’obbligo di registrazione per i gestori di investimenti collettivi di capitale non ancora sottoposti a vigilanza.
L’AIFMD è stata adottata l’11 novembre 2010 dal Parlamento europeo e il 27 maggio 2011 dal Consiglio europeo. Essa entrerà in vigore verosimilmente a metà del 2011 e dovrà essere trasposta nella legislazione nazionale degli Stati membri entro la metà del 2013. L’AIFMD introduce per la prima volta a livello di UE una regolamentazione uniforme per i gestori di fondi di investimento alternativi (Alternative Investment Funds Manager; AIFM). Conformemente alle nuove disposizioni, per gestire un investimento collettivo di capitale che rientra nel campo di applicazione dell’AIFMD (non OICVM10 o AIF), a livello di UE ogni gestore necessiterà di un’autorizzazione in quanto cosiddetto AIFM. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità nazionale di vigilanza dello Stato dell’UE di residenza del gestore. Le autorità nazionali di vigilanza possono rilasciare l’autorizzazione soltanto in caso di adempimento di determinate condizioni, tra cui in particolare determinati requisiti personali (qualifica, sufficiente garanzia di una condotta ineccepibile degli affari), un’adeguata organizzazione interna nonché un capitale iniziale e fondi propri sufficienti. La direttiva stabilisce inoltre esigenze sostanziali per l’esercizio corrente, ad esempio prescrizioni sulla condotta degli affari (conduct of business) oppure prescrizioni volte ad evitare i conflitti di interesse.
A metà del 2009 è stata adottata la direttiva OICVM, entrata in vigore agli inizi di dicembre del 2009. Gli Stati membri emaneranno al più tardi entro il 30 giugno 2011 le disposizioni necessarie e le applicheranno dal 1° luglio 2011. Oltre che a incrementare la protezione degli investitori il nuovo pacchetto di direttive è finalizzato in particolare ad accrescere l’efficienza del mercato e a ridurre gli ostacoli amministrativi. Ciononostante le norme di comportamento delle società di gestione OICVM sono state adeguate alla direttiva MiFID. Con queste norme si intende altresì impedire, gestire e rendere noti i conflitti di interesse.
Custodia
La nuova AIFMD europea non disciplina soltanto la gestione, bensì anche la custodia di non OICVM. Essa deve garantire che gli uffici di custodia degli AIF da loro gestiti ottemperino alle esigenze della direttiva. In particolare l’AIFM è limitato nella scelta dello Stato di sede dell’ufficio di custodia. Inoltre l’ufficio di custodia sottostà a un severo regime di responsabilità e di indipendenza e assume ulteriori compiti di sorveglianza e di controllo oltre alla mera custodia dei valori patrimoniali
9 International Organization of Securities Commissions (www.iosco.org). L’Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari (IOSCO) è stata istituita nel 1974. Gli obiettivi dello IOSCO sono prevalentemente proteggere gli investitori, garantire mercati leali, efficienti e trasparenti, impedire i rischi sistemici, promuovere la collaborazione internazionale e elaborare standard uniformi per la vigilanza dei mercati.
10 Investimenti collettivi di capitale non qualificati come OICVM ai sensi della direttiva OICVM.