Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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consente un adeguamento tempestivo alla luce delle costanti evoluzioni e dei rischi del mercato degli investimenti collettivi di capitale.

Art. 110 cpv. 2

Nel caso delle società di investimento a capitale fisso (SICAF) deve sussistere tra i fondi propri e il patrimonio complessivo un rapporto adeguato che il Consiglio federale deve concretizzare.

Art. 139 cpv. 2 e art. 144 cpv. 1

Il capoverso 1 dell’articolo 139 impone alle persone assoggettate l’obbligo di fornire alla FINMA, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari alla stessa per l’adempimento del suo compito. La FINMA deve inoltre usufruire della possibilità di stabilire in maniera generale le informazioni soggette all’obbligo di notifica che le sono necessarie per l’adempimento del suo compito. Una normativa paragonabile è prevista dall’articolo 144 capoverso 1 relativamente ai dati riguardanti l’attività commerciale e l’evoluzione degli investimenti collettivi di capitale.