Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Art. 158d (nuovo)
Dall’entrata in vigore della presente modifica gli investimenti collettivi di capitale svizzeri potranno essere distribuiti soltanto da distributori autorizzati. Questo vale anche per gli investimenti collettivi di capitale esteri, per i quali si dovrà inoltre designare un rappresentante, a prescindere dal fatto che siano distribuiti esclusivamente a investitori qualificati o a investitori non qualificati. Ciò concerne in particolare la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati, distribuzione che precedentemente non era regolamentata.
Se gli investimenti collettivi di capitale esteri devono essere distribuiti in Svizzera o a partire della Svizzera e non esiste ancora un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con la FINMA, per gli investimenti collettivi di capitale la cui distribuzione era già stata autorizzata il rappresentante deve presentare entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica una dichiarazione delle autorità rilevanti di vigilanza in cui quest’ultime si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.
Questa norma transitoria consente alle direzioni del fondo e ai gerenti patrimoniali in questione di proseguire senza interruzione le attività attuali presentando le dichiarazioni corrispondenti delle autorità estere di vigilanza. Già attualmente le autorità estere di vigilanza esigono dai titolari svizzeri dell’autorizzazione la presentazione di dichiarazioni analoghe della FINMA.
Abrogazione e modifica del diritto vigente
1. Legge federale del 16 dicembre 198323 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE)
Sebbene siano in atto sforzi volti all’abrogazione della LAFE, al momento non è possibile prevedere quando sarà presa una siffatta decisione. Poiché non si è pensato di adeguare la LAFE in occasione della revisione della legge sui fondi di investimento, le SICAV sono discriminate nella LAFE. A questa dimenticanza si pone ora rimedio.
La legge sui fondi di investimento consentiva la forma contrattuale unicamente per i fondi svizzeri. Con l’entrata in vigore della LICol sussiste la possibilità di creare investimenti collettivi di capitale nella forma della SICAV secondo il diritto societario. Di conseguenza, oltre alla creazione di un fondo d’investimento immobiliare contrattuale è possibile la costituzione di una SICAV immobiliare ai sensi della LI-Col. La LAFE disciplinava finora soltanto i fondi immobiliari contrattuali. La modifica prevista permette ora di includere nella LAFE i fondi immobiliari organizzati in forma societaria.
2. Legge federale del 10 ottobre 199724 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD)
L’articolo 2 capoverso 2 lettere b e bbis deve essere adeguato sotto il profilo redazionale al nuovo articolo 3 LICol. Come già illustrato25, l’espressione «distribuzione»
23 RS 211.412.41
24 RS 955.0
25 Cfr. il n. 1.2.3.