Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Art. 10 cpv. 3 lett. f (abrogata), cpv. 4 e 5, frase introduttiva

La LICol distingue tra investitori ordinari e investitori qualificati. Gli investitori qualificati sono in linea di principio persone con un bisogno ridotto di protezione. Ciò comporta una duplice conseguenza. Da un canto la FINMA può esentare da determinate disposizioni della LICol gli investimenti collettivi di capitale svizzeri accessibili esclusivamente a investitori qualificati. In tal modo si possono creare investimenti collettivi di capitale svizzeri specifici e su misura per gli investitori qualificati. D’altro canto il concetto di investitore qualificato è rilevante in relazione alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera o a partire dalla Svizzera (cfr. art. 3 e 120).

Il capoverso 3 elenca gli investitori qualificati. Secondo questa disposizione si considerano attualmente investitori qualificati anche le persone che hanno concluso un contratto di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario (lett. f.). Ciò non corrisponde allo standard internazionale. Con l’abrogazione senza sostituzione della lettera f la categoria degli investitori qualificati sarà – come del resto nell’UE – separata dalla categoria del pubblico di investitori. Inoltre, conformemente alla frase introduttiva del capoverso 4, d’ora in poi il Consiglio federale avrà la competenza di far dipendere la designazione di investitore qualificato da ulteriori condizioni, segnatamente dalle qualifiche professionali. Ad esempio nel caso di privati facoltosi (cpv. 3 lett. e) il fatto di fondarsi esclusivamente sul patrimonio di una persona privata non è convincente ai fini della qualifica di tale persona come investitore qualificato. Anche le persone facoltose rinunciano sovente a ricorrere a consulenti qualificati, sebbene non dispongano di particolari conoscenze di un determinato genere di operazioni. Eventuali ulteriori condizioni, come una qualifica professionale in conformità alla direttiva europea concernente il prospetto e alla direttiva MiFID, potranno essere introdotte a livello di ordinanza.

Secondo il capoverso 5 la FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della LICol, sempreché essi siano esclusivamente rivolti a investitori qualificati e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato. D’ora in poi sarà stabilito esplicitamente che potranno essere esentati da determinate disposizioni della LICol soltanto gli investimenti collettivi di capitale svizzeri accessibili esclusivamente a investitori qualificati, ossia investimenti la cui cerchia di destinatari è limitata agli investitori qualificati. In questo senso non si tratta di una novità.

Art. 12 cpv. 2

L’articolo 12 disciplina la protezione degli investitori da confusioni o inganni che la denominazione degli investimenti collettivi di capitale può comportare. Il capoverso 2 della disposizione in vigore prevede un’abbreviazione unicamente per le due forme di società di investimento, segnatamente «SICAV» e «SICAF». Non si vede per quale motivo non si dovrebbe utilizzare un’abbreviazione anche per la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. Pertanto il capoverso 2 stabilisce che per la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale potrà d’ora in poi essere utilizzata l’abbreviazione «SACol».