Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Art. 110 cpv. 2 (nuovo)

Come per le SICAV, anche per le SICAF bisogna introdurre l’obbligo di un rapporto adeguato tra i fondi propri e il patrimonio complessivo. I dettagli saranno disciplinati a livello di ordinanza.

Art. 114

In conformità con lo standard internazionale pure le SICAF sottoposte alla legge sugli investimenti collettivi dovranno d’ora in poi ricorrere a una banca depositaria.

Art. 120 cpv. 1 e 2 lett. a, b ed e (nuovo)

L’espressione «appello al pubblico» come criterio di assoggettamento alla LICol degli investimenti collettivi di capitale esteri deve essere abolita (cfr. il commento all’art. 3). D’ora in poi occorrerà distinguere se l’investimento collettivo di capitale estero è distribuito a investitori qualificati o a investitori non qualificati. I documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti a investitori non qualificati in Svizzera o a partire dalla Svizzera necessitano dell’approvazione della FINMA. Non richiedono invece l’approvazione, come finora, i documenti di investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti esclusivamente a investitori qualificati. In tal modo si definisce chiaramente quando l’investimento collettivo di capitale estero è sottoposto alla LICol. Il rappresentante deve presentare alla FINMA la domanda di approvazione dei documenti dell’investimento collettivo di capitale estero prima di iniziare la distribuzione.

Secondo la direttiva OICVM riveduta gli OICVM autorizzati in un determinato Stato membro possono essere gestiti o custoditi da una società di gestione con sede in un altro Stato membro. Pertanto, d’ora in poi, sia gli investimenti collettivi di capitale esteri che la direzione del fondo, la società di gestione e gli uffici di custodia dovranno sottostare a una vigilanza pubblica volta alla protezione degli investitori; inoltre anche l’ufficio di custodia dovrà essere conforme alle disposizioni della LICol per quanto riguarda l’organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento (cpv. 2 lett. a e b). In linea con la direttiva OICVM riveduta, per agevolare la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera o a partire dalla Svizzera tali investimenti non dovranno più essere sottoposti a vigilanza nello Stato di sede della direzione del fondo o della società. D’ora in poi dovranno parimenti essere conclusi accordi sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti.

Art. 123 cpv. 1

Il capoverso 1 statuisce l’obbligo di incaricare un rappresentante per la distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri. D’ora in poi sarà quindi necessario un rappresentante non soltanto per gli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti a investitori non qualificati. L’obiettivo è garantire che anche gli investitori qualificati abbiano un ufficio di contatto in Sviz-