Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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stato fatto nel quadro della precitata revisione parziale dell’OICol (allegato 3 ad art. 107bis OICol). A titolo complementare il capoverso 4 prevede esplicitamente una sottodelega alla FINMA, che può concretizzare il contenuto delle indicazioni essenziali per gli investitori e, fondandosi sull’articolo 152 capoverso 2, adeguarlo alla legislazione in vigore delle Comunità europee.

Art. 77

Il prospetto semplificato è sostituito con il documento «Informazioni essenziali per gli investitori» (cfr. in merito le osservazioni relative all’art. 76). Entrambi i capoversi sono riformulati in modo corrispondente.

Art. 84 cpv. 2

Nella direttiva OICVM riveduta, la gestione dei rischi assume una grande importanza. Le società di gestione devono tra l’altro calcolare l’indicatore sintetico del profilo di rischio e di rendimento (cfr. in merito le osservazioni relative all’art. 76) in stretta conformità alle direttive e alle procedure istituite ai fini della gestione dei rischi. Di conseguenza la direttiva OICVM conferisce ora il diritto agli investitori di informarsi, presso la società di gestione, sulla gestione dei rischi dell’OICVM e sui relativi metodi.

Come illustrato a proposito dell’articolo 76, il KID sostituirà il prospetto semplificato nel caso dei fondi in valori mobiliari e degli altri fondi per investimenti tradizionali. L’importanza della gestione dei rischi aumenterà pertanto anche in Svizzera. Per motivi legati alla protezione degli investitori è quindi opportuno che anche nel nostro Paese venga accordato un diritto esteso di informazione, che includa d’ora in poi la gestione dei rischi. Il capoverso 2 è completato in modo corrispondente.

Art. 95 cpv. 1 e 2

Il capoverso 1 di questa disposizione è adeguato alla direttiva OICVM per consentire d’ora in poi le ristrutturazioni degli investimenti collettivi di capitale aperti a prescindere dalla loro forma giuridica. In tal modo vengono agevolate le ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale svizzeri. In particolare deve essere possibile ristrutturare un fondo contrattuale trasformandolo in una SICAV del diritto societario e viceversa.

Art. 98 cpv. 2bis (nuovo)

Questa nuova disposizione figura a livello di ordinanza nella legislazione in vigore e ora è recepita nella legge formale.

Art. 101

Per la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale si potrà d’ora in poi utilizzare l’abbreviazione «SACol». Cfr. in merito le osservazioni relative all’articolo 12. L’articolo 101 è riformulato in modo corrispondente.