Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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sere delegata unicamente a depositari terzi e collettivi sottoposti a vigilanza. Si intende in tal modo garantire che la custodia non sia assunta da terzi non qualificati e che possa essere delegata a un terzo soltanto se ciò è nell’interesse di una custodia adeguata. La delega della custodia deve pertanto essere effettuata in particolare nell’interesse degli investitori. Al capoverso 2 viene inasprita la responsabilità della banca depositaria in caso di delega di compiti, responsabilità molto blanda nel raffronto internazionale. D’ora in poi la banca depositaria dovrà rispondere del danno che avrà causato sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza (cfr. art. 145 cpv. 3).
Il Consiglio federale avrà inoltre la competenza di introdurre eventualmente un regime di protezione dei depositi in titoli, in analogia alla garanzia dei depositi bancari. Gli investitori che fanno ricorso in Europa a servizi di investimento sono tutelati fin dal 1997 dalla direttiva relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (direttiva 97/9/CE). La direttiva garantisce un indennizzo nei casi in cui un’impresa di investimento, ossia una direzione del fondo o un gerente patrimoniale, non sia grado di restituire ai propri investitori i valori patrimoniali di loro appartenenza. Il Consiglio federale deve essere investito della competenza di emanare eventualmente disposizioni corrispondenti agli standard internazionali che garantiscano agli investitori la restituzione dei loro valori patrimoniali.
Art. 76
La sostituzione del prospetto semplificato con il documento «Informazioni essenziali per gli investitori» costituisce un’importante novità della direttiva OICVM riveduta. Nel quadro dell’ultima revisione parziale dell’OICol, effettuata nel 2011, questo nuovo documento è già stato introdotto a livello di ordinanza in vista di una migliore informazione degli investitori. Ora le «Informazioni essenziali per gli investitori» (Key Investor Information Document, «KID») dovranno essere recepite anche nella legge formale.
Il KID non viene introdotto unicamente per i fondi in valori mobiliari, il pendant svizzero degli OICVM, bensì anche per gli altri fondi per investimenti tradizionali. Non è invece prevista l’introduzione del KID per i fondi immobiliari. Nel KID – che nell’UE è stato regolamentato nei minimi dettagli ai fini di una migliore comparabilità dei diversi OICVM non soltanto sotto il profilo materiale, ossia del contenuto, ma anche sotto il profilo formale con riferimento alla lingua, alla lunghezza, alla presentazione ecc. – è altresì prevista una sezione «Profilo di rischio e di rendimento». Questa contiene un indicatore sintetico che classifica il fondo di investimento su una scala da 1 a 7 in base ai suoi risultati passati in termini di volatilità. La volatilità è a sua volta stimata sulla scorta dei rendimenti settimanali o mensili precedenti del fondo di investimento, da cui è estrapolata la volatilità annua. Questa metodologia applicata nell’UE per il calcolo dell’indicatore sintetico non può essere utilizzata per i fondi immobiliari perché il valore venale dei beni appartenenti a un fondo immobiliare può essere stimato soltanto alla chiusura dell’esercizio contabile. Bisogna pertanto rinunciare a un KID per i fondi immobiliari.
Il KID contiene indicazioni pertinenti sulle caratteristiche essenziali del fondo di investimento in questione e deve permettere agli investitori di comprendere il genere e i rischi del fondo e, su questa base, di prendere decisioni di investimento con cognizione di causa. Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni essenziali, ciò che è già