Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

ropeo e deve essere applicata in maniera efficace. Inoltre le autorità dello Stato membro nel quale devono essere distribuite le quote dell’AIF devono concludere accordi sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con quelle dello Stato dell’ufficio di custodia. Se non si procede a una revisione della legge, c’è il rischio che le banche depositarie svizzere non possano più fornire nemmeno le prestazioni di custodia (sub custody) per gli investimenti collettivi di capitale europei.

Distribuzione

La distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati non è regolamentata. Senza un adeguamento della legge, la Svizzera sarebbe in definitiva l’unico Paese a consentire a partecipanti al mercato non sottoposti a una regolamentazione di distribuire i propri prodotti a investitori qualificati in Svizzera senza sottostare a prescrizioni in materia di vigilanza. In Svizzera inoltre, diversamente da quanto accade nell’UE, si considerano investitori qualificati anche gli investitori che hanno concluso un contratto di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza, come una banca, un commerciante di valori mobiliari o la direzione di un fondo.

1.1.4 Necessità di intervenire

Per evitare gli sviluppi descritti in precedenza (cfr. il n. 1.1.3 qui sopra), occorre armonizzare entro la metà del 2012 le disposizioni della LICol sulla gestione, sulla custodia e sulla distribuzione con i nuovi standard internazionali. Questa urgenza temporale è giustificata dal fatto che in assenza di un’autorizzazione come gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale gli istituti svizzeri non potranno più operare con gli investimenti collettivi di capitale europei dopo l’entrata in vigore dell’AIFMD. Se la revisione della legge non è effettuata tempestivamente, questi istituti si trasferiranno negli Stati dell’UE per proseguire la loro attività, con la conseguenza che la Svizzera perderà posti di lavoro nel settore della gestione patrimoniale. Una revisione tardiva della legge difficilmente spingerà questi istituti a ritornare in Svizzera.

La revisione della legge deve in particolare sottoporre a vigilanza tutti i gerenti patrimoniali svizzeri di investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri. Vanno inoltre innalzate le esigenze relative agli uffici di custodia. Occorre inasprire le prescrizioni in materia di delega di attività e di responsabilità dell’ufficio di custodia in caso di siffatta delega. Infine si devono rafforzare le prescrizioni concernenti la distribuzione ai fini della protezione sia degli investitori qualificati, sia del pubblico di investitori.

Nell’adeguamento delle basi legali si dovranno in particolare prendere in considerazione le raccomandazioni dello IOSCO e i nuovi indirizzi internazionali ed europei in ambito di regolamentazione.