Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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no che provvede al trasferimento. Idem in caso di trasferimento a seguito di un trasferimento erroneo. Trattasi di regole già applicate nella prassi. È inoltre introdotto un obbligo attivo allo scambio di informazioni utili prima del trasferimento (art. 31 Regolamento Dublino III). Vanno trasmessi tramite «DubliNet»12 unicamente i dati personali della persona da trasferire che consentono alle autorità preposte all’asilo dello Stato Dublino competente di assistere il richiedente l’asilo e di fornirgli all’occorrenza le necessarie prestazioni sanitarie. Il Regolamento Dublino III prevede inoltre l’obbligo di scambiarsi i dati sanitari di un richiedente l’asilo prima del trasferimento mediante un certificato sanitario comune (art. 32 Regolamento Dublino III). Lo scambio di dati personali presuppone il consenso esplicito del richiedente l’asilo e/o del suo rappresentante.

2.1.1.5 Estensione dell’attuale procedura di conciliazione

Sinora la procedura di conciliazione concerneva esclusivamente le controversie per quanto riguarda l’applicazione cella «clausola umanitaria». Grazie al Regolamento Dublino III, essa si applica in caso di disaccordo persistente su qualsiasi aspetto dell’applicazione del regolamento (art. 37 par. 1). Quest’estensione non cambia niente dal punto di vista della Svizzera, giacché in caso di controversia circa l’applicazione o l’interpretazione dell’accordo è già applicabile una procedura per dirimere la controversia (art. 7 par. 1 AAD).

2.1.2 Potenziamento delle garanzie legali per persone oggetto di una procedura Dublino

Per meglio rispondere alle esigenze speciali dei richiedenti l’asilo e garantire un livello di sicurezza maggiore, le garanzie giuridiche sono potenziate mediante le modifiche seguenti.

2.1.2.1 Colloquio obbligatorio con il richiedente l’asilo

Onde consentire alle autorità di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla determinazione dello Stato Dublino competente e, all’occorrenza, di informare oralmente il richiedente in merito all’applicazione del Regolamento Dublino III, è previsto l’obbligo di un colloquio personale con il richiedente l’asilo (art. 5 Regolamento Dublino III). Ci si propone in tal modo di accrescere l’efficienza del sistema e di garantire ai richiedenti l’asilo un livello di protezione sufficiente. Si può omettere di svolgere il colloquio personale qualora il richiedente si sia reso irreperibile (lett. a) o abbia già fornito informazioni pertinenti (lett. b).

2.1.2.2 Potenziamento del diritto di informazione

Sono codificati in dettaglio il contenuto e la forma dell’informazione destinata agli interessati (art. 4 Regolamento Dublino III). D’ora in poi i richiedenti l’asilo vanno informati non solo in merito all’applicazione del Regolamento Dublino III, alla gerarchia dei criteri, al colloquio personale e alla possibilità di adire le vie legali ma anche sulle conseguenze della partenza e del proseguimento del viaggio. È inoltre prevista l’introduzione di un opuscolo comune («common leaflet») e di uno speciale opuscolo informativo per minori non accompagnati.

12 «DubliNet» è un canale per la comunicazione elettronica dei dati tra autorità nazionali competenti in materia d’asilo. Si fonda su un sistema di comunicazione dei dati molto sicuro.