Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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2.1.2.3 Precisazione delle disposizioni sulla ripresa della procedura nazionale d’asilo o di allontanamento

Onde garantire il rispetto del principio dell’accesso effettivo alla procedura d’asilo, il Regolamento Dublino III prevede che lo Stato membro competente è tenuto a portare a termine l’esame della domanda. Ciò vale sia qualora il richiedente abbia presentato domanda in un altro Stato Dublino, sia qualora la domanda sia in corso d’esame e il richiedente si trovi nel territorio di un altro Stato Dublino senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 2). Lo Stato Dublino competente provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l’esame della domanda sia portato a termine. Qualora la domanda sia stata respinta solo in primo grado, lo Stato membro competente assicura che l’interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace.

2.1.2.4 Precisazione sui mezzi d’impugnazione

L’articolo 26 paragrafo 2 Regolamento Dublino III precisa che la decisione di trasferimento contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso il riferimento al diritto di chiedere l’effetto sospensivo, ove applicabile. Gli Stati provevedono affinché gli interessati ottengano informazioni sull’assistenza legale. Qualora l’interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da un altro consulente legale, gli Stati membri lo informano della decisione (mezzi d’impugnazione disponibili, termini, ecc.) in una lingua che il richiedente capisce (par. 3).

L’articolo 27 paragrafo 1 codifica il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento. Nel Regolamento Dublino III è introdotto l’obbligo per le autorità di sospendere, laddove possibile, l’allontanamento e di autorizzare la persona interessata a permanere nel territorio sino all’erogazione della decisione (par. 3). Altra novità: gli Stati Dublino assicurano l’accesso dell’interessato all’assistenza legale nonché, se necessario, all’assistenza linguistica (par. 5). Gli Stati Dublino provvedono inoltre affinché l’assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi, sempreché ritengano che il ricorso abbia prospettive concrete di successo. Gli Stati Dublino prevedono anche il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso la decisione di non concedere gratuitamente l’assistenza e la rappresentanza legale (par. 6).

2.1.2.5 Introduzione di una disposizione sulla carcerazione

Il Regolamento Dublino III contiene una disposizione che codifica il trattenimento nell’ambito della procedura Dublino. Il principio è il seguente: gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura Dublino (art. 28 par. 1 Regolamento Dublino III). Ove sussista un rischio notevole ch’egli si renda irreperibile, gli Stati Dublino possono trattenere l’interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento (par. 2). Se il trasferimento non può essere eseguito entro sei settimane, l’interessato è scarcerato (par. 3).

2.1.3 Unità della famiglia e esigenze dei minori non accompagnati e di altre persone bisognose di protezione

Il diritto al ricongiungimento familiare è stato esteso alle persone che godono di una protezione sussidiaria (art. 9 Regolamento Dublino III) o che hanno sollecitato siffatta protezione (art. 10 Regolamento Dublino III) e risiedono in un altro Stato Dublino.