Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

La proposta della Commissione europea7 all’origine dell’adozione dei due regolamenti risale al 3 dicembre 2008. Le deliberazioni sul tenore dei regolamenti sono state svolte dagli Stati membri dell’UE negli anni 2008-2013 in seno al competente gruppo di lavoro del Consiglio dell’UE come anche nel COREPER e a livello ministeriale a Bruxelles. I rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni hanno potuto far confluire la loro posizione in merito ai progetti in seno al Comitato misto Dublino/Eurodac in virtù del diritto di partecipazione concesso dall’UE agli Stati associati.

Al termine, i competenti organi dell’UE hanno votato formalmente sul tenore dei regolamenti. Questi sono stati adottati il 26 giugno 2013, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE (GU) il 29 giugno 2013 ed entrati in vigore nell’UE il 19 luglio 2013 (20 giorni dopo la pubblicazione nella GU).

Le disposizioni finali dei due regolamenti indicano le date d’applicazione: conformemente al suo articolo 49, il nuovo Regolamento Dublino III sarà applicato dal 1° gennaio 2014 (dal primo giorno del sesto mese dopo l’entrata in vigore); da tale data è valevole per tutte le richieste di presa o di ripresa in carico. Il nuovo Regolamento Eurodac sarà applicato solo due anni dopo l’entrata in vigore nello spazio Dublino, ossia dal 20 luglio 2015.

Il regolamento (UE) n. 604/2013 abroga il regolamento (CE) n. 343/20038 (Regolamento Dublino II), recepito dalla Svizzera al momento della firma dell’accordo d’associazione alla normativa Dublino e applicato dal 12 dicembre 2008. Questo regolamento è finalizzato alla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo, alla definizione dei termini per le singole fasi della procedura di determinazione dello Stato Dublino competente e alla prevenzione degli abusi del diritto in materia d’asilo tramite la presentazione di domande multiple. L’obiettivo è di evitare che i richiedenti l’asilo sfruttino le differenze tra i vari sistemi d’asilo degli Stati Dublino per accrescere le proprie opportunità di ottenere una decisione positiva sull’asilo e soggiornare il più a lungo possibile in maniera regolare nello spazio dell’UE.

Nella fattispecie, si tratta parimenti dell’adozione del regolamento (UE) n. 603/2013 del 26 giugno 2013 finalizzato a riformare il sistema Eurodac esistente e già operativo in Svizzera dall’applicazione dell’accordo d’associazione alla normativa Dublino.

7 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Rifusione), COM (2008) 820 definitiva; e Proposition modifiée de règlement du Parlement européen relatif à la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° […/…] (établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride) et pour les demandes de comparaison avec les données d’EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le rè- glement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (Refonte), COM (2008) 825 définitive (traduzione italiana non disponibile).

8 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003 pag. 1 (cfr. art. 1 AAD).